Bed & Breakfast
ospitalità in famiglia, guest house, camera e colazione, residenza d'epoca, B&B, ATECO 55.20.51
I bed and breakfast sono residenze che offrono occasionalmente alloggio per massimo quattro camere e otto posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare.
I bed and breakfast offrono alloggio e prima colazione, privilegiando l'utilizzo di prodotti agricoli regionali di cui all'art.1, comma 2 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4.
L'attività può essere gestita anche in forma imprenditoriale, con carattere continuativo, abituale e professionale, in non più di sei camere e dodici posti letto.
I bed and breakfast si classificano in "standard", "comfort" e "superior" in base ai requisiti dell'allegato <<H>> alla L.R. 9 dicembre 2016 n. 21.
La classificazione, caratterizzata da un numero di stelle, è proposta dal titolare dell'attività sulla base dei requisiti qualitativi che la struttura possiede.
REQUISITI SOGGETTIVI:
Requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del regio decreto 773/1931 del titolare, del legale rappresentante, del gestore.
L'art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 sottopone alle verifiche antimafia solo le imprese, pertanto le persone fisiche che esercitano l'attività di B&B in forma non imprenditoriale sono escluse da tale accertamento.
I titolari di Bed and breakfast gestito in forma non imprenditoriale sono esonerati dalla notifica di impresa alimentare.
REQUISITI OGGETTIVI:
I locali devono possedere l’abitabilità per l’uso di civile abitazione.
L'utilizzo delle unità immobiliari per l'avvio di un B&B non comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.
L'attività richiede la sistemazione, all'interno della struttura, di una camera da letto riservata al titolare.
I gestori delle strutture ricettive turistiche comunicano le generalità delle persone alloggiate tramite l'apposito sito web alla Questura competente per territorio, come previsto dall'art. 109 del R. D. 18 giugno 1931 n. 773 e secondo le modalità previste dal D. M. INTERNO 7 gennaio 2013.
Utilizzando il servizio telematico WEBTUR - Osservatorio regionale turismo- comunicano i movimenti dei clienti secondo i modelli di rilevazione statistica.
L'esercizio dell'attività è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
La SCIA è prevista dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 4 -STRUTTURE RICETTIVE E STABILIMENTI BALNEARI Attività n. 75 della tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.
Prima di avviare la compilazione si consiglia di:
- consultare la Guida alla compilazione telematica
- scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.
- L.R. 16 gennaio 2002 n. 2 Disciplina organica del turismo (limitatamente agli art. 87-88)
- L.R. 9 dicembre 2016 n. 21 Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonchè modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive
- D. P. Reg. 28 giugno 2017 n. 144 Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche della denominazione delle strutture ricettive turistiche, del loro segno distintivo e della sua pubblicità ai sensi dell’art. 40, comma 3 della legge regionale 9 dicembre 2016 n.21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell’attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)
- R.D. 18 giugno 1931 n. 773 Testo unico delle leggi di pubblica sicuezza
- R.D. 6 maggio 1940, n. 635 Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza
- D. M. INTERNO 7 gennaio 2013 Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorita' di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive
- Risoluzione del Ministero delle finanze n. 180/E del 14 dicembre1998
- Risoluzione Ministero delle Finanze n. 155/E del 13 ottobre 2000
- Regione Fvg