per avviare e gestire un'attività

Agenzia di viaggio e turismo
vacanza, crociera, viaggio, gita organizzata, pellegrinaggio, ATECO 79.11.00

Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese turistiche che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione, intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, sia di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico. Sono considerate agenzie di viaggio e turismo le imprese che, pur esercitando in via principale l'organizzazione di attività di trasporto di persone, assumono direttamente anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi ulteriori rispetto al solo trasporto.

La semplice vendita o distribuzione di cofanetti o voucher regalo (anche se danno accesso a servizi turistici separati tra loro) non è considerata attività di agenzia di viaggio. È invece considerata tale chi crea ed emette questi cofanetti o voucher, cioè chi organizza i servizi contenuti al loro interno.

Alle agenzie di viaggio e turismo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 32 a 50 dell'allegato 1 al decreto legislativo D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, nonché le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della normativa europea in materia di servizi turistici.

Il titolare deve osservare alcuni obblighi, come inviare annualmente al Comune territorialmente competente la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività dichiarata.

REQUISITI SOGGETTIVI

  1. Iscrizione del titolare al registro delle imprese
  2. Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
  3. Con riferimento al titolare, non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 773/1931
  4. Requisiti professionali: possesso, in capo al titolare, all'eventuale institore, o all'eventuale direttore tecnico, del requisito professionale: con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato sono fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzia di viaggio e turismo, previo intesa con la Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

La presenza fisica del direttore tecnico presso la sede centrale dell'agenzia e delle sue filiali non è indispensabile se sono disponibili strumenti di comunicazione che consentono al direttore stesso di svolgere compiutamente la sua attività ricevendo tutte le informazioni necessarie e fornendo le direttive utili a garantire l'operatività.

Presso la Direzione regionale attività produttive è istituito l'albo regionale dei Direttori tecnici cui possono essere iscritti coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività.

 

REQUISITI OGGETTIVI

I locali devono avere la destinazione d'uso compatibile con il servizio svolto.

L'esercizio dell'attività è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per effetto dell'art. 116 della L.R. 17/25.

Prima di avviare la compilazione si consiglia di:

  • consultare la Guida alla compilazione telematica
  • scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.

I Comuni, mediante la Polizia locale, esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo, ferme restando la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza nei relativi settori.

  • L.R. 9 dicembre 2025, n. 17 Codice regionale del commercio e turismo nella Regione Friuli Venezia Giulia
  • D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio)
  • R.D. 18 giugno 1931, n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
  • D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136
  • D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia
Ultimo aggiornamento: Tue May 12 16:40:00 CEST 2026