per avviare e gestire un'attività

Acconciatore
barbiere, parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere misto, pettinatrice, coiffeur, salone, barba, capelli, affitto di poltrona, coworking, ATECO 96.02.01

L'attività di acconciatore comprende i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonchè il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.
L'attività di acconciatore può essere esercitata su persone di entrambi i generi.

Gli acconciatori possono effettuare attività di vendita ai propri clienti:

1) le imprese artigiane vendono liberamente alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento delle attività medesime;
2)  tutte le imprese, artigiane e non artigiane, vendono liberamente prodotti connessi alla loro attività (art. 4, comma 1 lettera m) della L.R. 29/2005);
3) la vendita di prodotti diversi, ad es. accessori di abbigliamento o integratori alimentari, è soggetta, per tutte le imprese, artigiane e non artigiane, alla L.R. 29/05; l'attività di vendita (vicinato) deve rispettare la normativa del commercio.
La superficie destinata alle attività di vendita non deve incidere sulle superfici minime previste per l'esercizio dell'attività di acconciatore dal regolamento comunale.

L'affitto di poltrona è un contratto in base al quale un titolare di salone di acconciatura concede in uso una parte dell’immobile e delle attrezzature, dietro pagamento di un determinato corrispettivo.
Il titolare dell’impresa di acconciatura può consentire l’utilizzo dei propri spazi (mediante tutte le forme contrattuali consentite dalla legislazione) ad altri acconciatori, purchè siano in possesso dei prescritti titoli abilitativi e nel rispetto delle ulteriori disposizioni previste dalla legislazione nazionale e dalla legislazione regionale in materia contrattuale, gius-lavoristica, contabile, fiscale e igienico-sanitaria.

Questa possibilità è prevista a partire dal 2014.
Per ragioni igienico-sanitarie, nonché al fine della corretta attribuzione di responsabilità, potrebbe essere evitato l’uso promiscuo dei medesimi strumenti utilizzati dal concedente da parte dell’affittuario di poltrona; l'opportunità di una netta distinzione degli strumenti e delle attrezzature in uso ai soggetti, concedente ed affittuario, coinvolti nell'affitto di poltrona, è confermata nel Parere Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 9 giugno 2015, Prot. 86335.

REQUISITI SOGGETTIVI:


1) Iscrizione A.I.A. per le imprese artigiane, iscrizione al registro imprese per le imprese commerciali;

2) Requisiti morali, previsti per i soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

3) Requisiti professionali: per ogni sede o unità locale dell'impresa in cui viene esercitata l'attività di acconciatore è designato almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività medesime. Il responsabile tecnico è il titolare, un socio partecipante al lavoro, un familiare coadiuvante o un dipendente dell'impresa.
I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di acconciatore devono essere in possesso della qualifica professionale.
La qualifica, a differenza della qualificazione, non da’ diritto a svolgere attività di acconciatore in forma imprenditoriale ne' a svolgere l’incarico di responsabile tecnico, bensì solo di svolgere attività di acconciatore in forma di lavoro subordinato.

La qualificazione si consegue seguendo i percorsi indicati all'art. 4 del D. P.Reg. 26 giugno 2015, n. 0126/Pres. Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26 comma 4, 28 comma 6 e 40 bis comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.
Le imprese che intendono svolgere l'attività in forma non artigiana indicano nella SCIA il soggetto in possesso della qualificazione professionale.
 

REQUISITI OGGETTIVI:

Lo svolgimento delle attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio non è ammesso.

Sono previste superfici minime fissate dai Regolamenti comunali.

Le attività di acconciatore possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal regolamento comunale.

E' fatta salva la possibilità di esercitare le attività di acconciatore presso la sede designata dal cliente in caso di malattia o altro impedimento fisico del cliente stesso ovvero a favore di persone impegnate nello sport, nella moda o nello spettacolo o per particolari eventi ovvero nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

L'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) con le modalità indicate all'art. 24 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12.

Il regime per l'avvio dell'attività è previsto dalla SEZIONE I- ATTIVITA' COMMERCIALI E ASSIMILABILI-PUNTO 10 - ACCONCIATORI ED ESTETISTI - della tabella A allegata al D. LGS. 25 novembre 2016, n. 222.

Prima di avviare la compilazione si consiglia di:

  • consultare la Guida alla compilazione telematica.
  • scegliere il procedimento dalla lista disponibile sul lato destro di questa scheda, per conoscere i moduli da compilare e gli allegati.

I controlli sono svolti dall'Azienda sanitaria competente per territorio.

Il Protocollo operativo regionale di controllo definisce in maniera trasparente le metodologie di controllo applicate dalle Aziende in base all'entità del rischio per la salute.

  • L.R. 22 aprile 2002, n. 12 Disciplina organica dell'artigianato
  • D.P.Reg. 20 dicembre 2002 n. 0400/Pres. Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 recante «Disciplina organica dell’artigianato»
  • D. P.Reg. 26 giugno 2015, n. 0126/Pres. Regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26 comma 4, 28 comma 6 e 40 bis comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12
  • D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
  • D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia
  • Regolamento comunale, che definisce:
  1. le superfici minime dei locali;
  2. i requisiti di sicurezza e igienico - sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attivita', delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici
  3. la disciplina degli orari; l'esercizio dell'attivita' di acconciatore non e' subordinato al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale
  4. l'obbligo e le modalita' di esposizione delle tariffe professionali
Ultimo aggiornamento: Fri Feb 16 16:40:00 CET 2024