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Occupazione suolo pubblico
area pubblica, spazio pubblico, posteggio,

Le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di uso pubblico sono soggette a:
a) concessione, se permanenti;
b) autorizzazione, se temporanee.

Le occupazioni occasionali di durata ininterrotta non superiore ad un’ora e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli adibiti al carico e scarico di merci, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative occupazioni, non sono, di norma, soggette ad autorizzazione; è necessario consultare i Regolamenti comunali per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni ed il pagamento del relativo canone.

La richiesta di concessione/autorizzazione di suolo pubblico può essere necessaria a tante attività:
1. agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di tipologia a) per utilizzare lo spazio pubblico antistante l’esercizio con tavoli e sedie;

2. ai negozi di vicinato, per esporre durante il giorno merci accattivanti (fiori, libri);
3. ai commercianti al dettaglio su aree pubbliche per accedere ai posteggi nei mercati;

4. agli organizzatori di manifestazioni commerciali temporanee per svolgere le attività di commercio e somministrazione temporanea e altre attività correlate;

5. ai cantieri edili,
e così via.

Il rilascio della concessione/autorizzazione è subordinato al rispetto di presupposti e condizioni fissati dal regolamento comunale, che di solito fissa anche l'importo del canone o della tassa prevista in rapporto alle diverse tipologie di occupazione.

Il provvedimento di concessione/’occupazione del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.

Con il regolamento comunale l'utilizzo del suolo pubblico può esser sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, per motivi di ordine pubblico, viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, oppure in osservanza del Codice della Strada.

La domanda di concessione/autorizzazione è presentata al SUAP-SUE del Comune in cui si intende avviare l’attività: poiché gli spazi e le aree pubbliche sono beni limitati, non è possibile sostituire la richiesta di concessione con la SCIA.
Il regime di avvio è previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Qualora il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l’attività in relazione alla quale è stata concessa l’occupazione, il nuovo titolare deve presentare apposita domanda di rilascio della nuova concessione/autorizzazione.

L'occupazione può essere collegata ad altre attività di competenza del SUAP:

 
I termini per il rilascio del provvedimento sono fissati, di norma, in 30 giorni, fatti salvi i diversi termini fissati con regolamento del Comune; sono fatti salvi i diversi termini eventualmente fissati dai bandi comunali per l'assegnazione dei posteggi nei mercati.

I controlli sono svolti dalla Polizia locale.

  • D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
  • D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia
Ultimo aggiornamento: Wed Jan 05 16:40:00 CET 2022