Autorizzazione agli scarichi - Acque reflue domestiche o assimilate fuori fognatura
L'autorizzazione agli scarichi disciplinata dal capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (artt. 124 e seguenti) è di competenza della Regione, o del Gestore del servizio idrico integrato o del Comune, a seconda della natura dello scarico e dei reflui.
Gli scarichi di acque reflue domestiche che non recapitano in rete fognaria sono di competenza del Comune.
La concessione e, nei casi previsti, l'autorizzazione edilizia, costituiscono anche autorizzazione allo scarico.
L'attivazione di un nuovo scarico, al di fuori dei provvedimenti edilizi sopra indicati, oppure le modifiche dello scarico esistente, sono autorizzate dal Comune secondo le indicazioni delle LINEA GUIDA ARPA FVG per il trattamento delle acque reflue domestiche e assimilate.
La durata dell'autorizzazione è di quattro anni e si intende tacitamente rinnovata qualora non siano intervenute modifiche allo scarico.
L'autorizzazione agli scarichi è soggetta a domanda allo Sportello unico per l'edilizia (SUE) presso il Comune in cui si intende avviare l’attività.
Il regime di avvio è previsto dall'art. 22 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 7.
Il procedimento di autorizzazione allo scarico prevede diritti di istruttoria, per i quali si invita a contattare direttamente il Comune competente al rilascio del relativo atto abilitativo.
Prima di avviare la compilazione consultare la Guida alla compilazione telematica.
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale
- art. 22 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 7 Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, recante: "Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica" e ulteriori disposizioni in materia urbanistica e ambientale
- LINEA GUIDA ARPA FVG per il trattamento delle acque reflue domestiche e assimilate