News
Videolottery e limiti distanziometrici
Il TAR Lazio si pronuncia su un contenzioso relativo al rilascio e alla gestione di autorizzazioni per attività di gioco pubblico e raccolta scommesse
La Sentenza T.a.r. per il Lazio, sezione I-ter, 28 aprile 2026, n. 7667 è di particolare interesse perchè afferma che la deroga ai vincoli distanziometrici si applica esclusivamente alle attività già esistenti e operative alla data di entrata in vigore della legge, purché vi sia continuità sostanziale dell’esercizio. Non può invece essere invocata nei casi in cui l’attività sia stata interrotta per un periodo significativo e riattivata da un diverso soggetto con nuovi titoli autorizzatori.
In tali ipotesi, l’amministrazione deve qualificare l’iniziativa come nuova attivazione e verificare il rispetto dei limiti di distanza previsti dalla legge regionale. Irrilevante, inoltre, risulta il contenuto di eventuali circolari ministeriali, prive di efficacia vincolante rispetto alla disciplina regionale.
"In materia di autorizzazioni ex art. 88 r.d.18 giugno 1931, n. 773 (recante “approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”), per l’esercizio di sale Videolottery, il regime derogatorio ai limiti distanziometrici previsto dall’art. 11-bis della l. reg. Lazio 5 agosto 2013, n. 5, è applicabile esclusivamente alle attività di gioco effettivamente esistenti e operative alla data di entrata in vigore della disciplina, presupponendo una continuità sostanziale e non meramente formale dell’esercizio economico; ne resta esclusa l’ipotesi in cui l’attività sia rimasta interrotta per un apprezzabile lasso di tempo e venga riattivata da un diverso soggetto sulla base di nuovi titoli autorizzatori, non potendo la sola pregressa destinazione funzionale dei locali radicare la deroga.
In materia di autorizzazioni ex art. 88 r.d 18 giugno 1931, n. 773 (recante “approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”), ai fini dell’applicazione del distanziometro previsto dalla legge regionale del Lazio 5 agosto 2013, n. 5, l’amministrazione è tenuta a qualificare come nuova attivazione, ed a procedere alla verifica del rispetto dei limiti distanziometrici di cui all’art. 4 della medesima legge regionale, l’istanza riferita ad un’attività di videolottery rimasta interrotta per un apprezzabile lasso di tempo e riattivata da un diverso soggetto sulla base di nuovi titoli autorizzatori, senza che rilevi in senso contrario il contenuto di circolari ministeriali, prive di efficacia vincolante rispetto alla normativa regionale."
Fonte: Giustizia amministrativa, T.a.r. per il Lazio, sezione I-ter, 28 aprile 2026, n. 7667 - Pres. Perna, Est. Mercone
Monica Feletig