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Valenza probatoria del titolo edilizio di fabbricato ante 1967

Per per i fabbricati realizzati prima del 1° settembre 1967 il titolo edilizio può essere utilizzato come elemento probatorio, ma non è decisivo se non ricostruisce in modo completo la reale consistenza dell’immobile

15/04/2026  - 

Il Consiglio di Stato, sezione II, 12 marzo 2026, n. 2044 - Pres. Forlenza, Est. Manzione, interviene sul tema della prova dello stato legittimo degli immobili realizzati prima dell’entrata in vigore della legge urbanistica del 1967.

Per i manufatti edificati anteriormente al 1° settembre 1967, il titolo edilizio non era in linea generale necessario, ma qualora esistente assume comunque rilevanza ai fini probatori. In particolare, esso può concorrere a definire lo stato legittimo dell’immobile e a delimitare l’ambito delle opere considerate legittime, senza tuttavia poter essere esteso automaticamente a parti o interventi non inclusi nel titolo stesso.

Il Consiglio di Stato precisa inoltre che, quando il titolo risulti particolarmente risalente e lacunoso, è possibile dimostrare una diversa consistenza originaria del fabbricato. Tale ricostruzione può essere supportata da ulteriori elementi, soprattutto nei casi in cui la documentazione presenti incongruenze o sia il risultato di pratiche stratificate nel tempo.

La pronuncia conferma così la possibilità di ricorrere ai mezzi di prova previsti dall’articolo 9-bis del d.P.R. 380/2001 per ricostruire in maniera attendibile lo stato legittimo dell’immobile, valorizzando un approccio sostanziale e non meramente formale nella verifica della legittimità edilizia.

Fonte: AGEL



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 15/04/2026