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Urbanistica ed esercizio della libertà di culto: quando serve il titolo edilizio
Non ogni attività religiosa trasforma un immobile in luogo di culto: decisivo l'effettivo carico urbanistico generato
Con la sentenza n. 5534 del 9 luglio 2026, il Consiglio di Stato ha fornito importanti indicazioni sul rapporto tra destinazione d'uso degli immobili, urbanistica ed esercizio della libertà di culto.
La pronuncia precisa che lo svolgimento di attività religiose all'interno di un immobile non comporta automaticamente l'applicazione della disciplina urbanistico-edilizia prevista per i luoghi di culto. Occorre infatti verificare se l'attività esercitata produca un effettivo impatto sul territorio e un aumento del carico urbanistico, con conseguenze sulla viabilità, sui parcheggi e sui servizi pubblici.
Secondo i giudici, è fondamentale distinguere tra:
- luoghi destinati all'esercizio pubblico del culto, assimilabili alle opere di urbanizzazione secondaria;
- spazi privati di riunione o preghiera, frequentati da una cerchia limitata di persone e privi di significativa incidenza urbanistica.
La sentenza ribadisce inoltre che il mutamento di destinazione d'uso verso una funzione religiosa richiede il relativo titolo urbanistico-edilizio quando determina un concreto incremento del carico urbanistico, ad esempio per la presenza periodica di un elevato numero di partecipanti alle attività svolte nell'immobile. Non è infatti legittimo vietare l'utilizzo associativo o culturale di un immobile sulla sola base della presunta destinazione a luogo di culto, senza aver accertato concretamente la natura delle attività svolte e il loro impatto urbanistico.
Nel caso esaminato, il Comune aveva accertato la partecipazione di oltre duecento persone agli incontri religiosi, elemento ritenuto rilevante ai fini della verifica della compatibilità urbanistica dell'utilizzo dell'immobile.
Il Consiglio di Stato ha anche ricordato che la libertà di culto garantita dall'art. 19 della Costituzione deve essere esercitata nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente e non può giustificare destinazioni d'uso incompatibili con gli strumenti urbanistici.
Fonte: giustiziaamministrativa.it
Monica Feletig