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Una L.R. che aggrava il procedimento SUAP è incostituzionale

Le Regioni non possono aggravare le procedure SUAP regolate dalla normativa statale, il DPR 160/2010

11/02/2021  - 

La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima una disposizione della Regione Veneto che aggrava la procedura SUAP, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere e) ed m), Cost.

La norma censurata prevede che, decorsi inutilmente i termini fissati dall'art. 7, commi 1 e 2, del d.P.R. 160/2010 senza che il responsabile del procedimento abbia comunicato il provvedimento conclusivo ovvero abbia attivato la conferenza di servizi, il richiedente possa presentare istanza per la convocazione di una conferenza di servizi finalizzata ad individuare le «modalità per l'eventuale prosecuzione del procedimento».

La Corte, dopo aver ricordato che la finalità del SUAP è la istituzione di un procedimento amministrativo uniforme volto a consentire ai soggetti in possesso dei requisiti di legge la intrapresa dell'attività economica e che l'istituzione del SUAP stesso trova un addentellato anche in sede di Unione europea nell'art. 6 della direttiva 2006/123/CE, conclude affermando che "E' evidente, allora, che qualsiasi intervento del legislatore regionale che incida in modo sostanziale sul procedimento, aggravandolo, non può ritenersi compatibile con questi principi e quindi, compromettendo tale finalità di semplificazione ed efficienza, comporta la violazione delle competenze esclusive dello Stato in materia di concorrenza e di livelli essenziali delle prestazioni".



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 11/02/2021