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Un messaggio PEC non costituisce provvedimento
Accesso agli atti: al messaggio PEC non può riconoscersi natura di provvedimento amministrativo
Una recente sentenza del Tar Puglia è destinata a fare discutere. Il Tribunale amministrativo ha disconosciuto il valore provvedimentale del messaggio PEC con cui un'amministrazione ha comunicato di non poter accogliere una richiesta di accesso generalizzato nei termini di legge.
"Il motivo di ricorso si fonda sull'assunto che la comunicazione trasmessa con PEC del 29.9.2020 possa qualificarsi quale determinazione formale dell'Amministrazione sulla richiesta formulata ed in particolare quale atto sostanzialmente soprassessorio.
Tale assunto, tuttavia, muove da un erroneo presupposto, rappresentato dalla qualificazione della comunicazione ricevuta via PEC.
Di essa, infatti, non è predicabile in alcun modo la natura di "atto amministrativo" e, pertanto, di determinazione sull'istanza di accesso, valendo, piuttosto, quale mera comunicazione di cortesia, inviata dall'Azienda.
Convince nel senso indicato la circostanza che la predetta comunicazione non rechi la firma (neppure digitale) né indichi il funzionario cui essa sia imputabile né l'organo amministrativo che l'avrebbe adottata.
Corrobora tale considerazione il fatto che la nota non rechi un numero di protocollo identificativo, elemento che accompagna gli atti dell'Amministrazione.
Depongono per tale conclusione anche l'incipit e la chiosa della comunicazione ("Buongiorno....Distinti saluti"), estranei alle caratteristiche formali degli atti amministrativi e propri, invece, delle interlocuzioni informali.
Sulla scorta di tali caratteri, non può riconoscersi alla comunicazione impugnata alcun valore "attizio" (e men che meno provvedimentale), con la conseguenza che la doglianza che ne contesta il contenuto va considerata inammissibile, in quanto non rivolta avverso una determinazione dell'Amministrazione (provvedimentale o soprassessoria), in realtà, non sussistente.
Deve, dunque, concludersi, che l'Azienda – al di là della predetta comunicazione di cortesia, priva di alcun valore formale - sia rimasta silente in ordine all'istanza di accesso proposta dall'odierno ricorrente."
Fonte:
Monica Feletig