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Tutela della concorrenza e trasporto pubblico locale: illegittimi i nuovi obblighi imposti agli NCC
Le norme statali sugli NCC invadono le competenze regionali in materia di trasporto pubblico locale. La Consulta accoglie i ricorsi della Regione Calabria e cancella parte del decreto interministeriale 226/2024
Con la sentenza n. 163 la Corte costituzionale ha stabilito che lo Stato non può introdurre obblighi e divieti sproporzionati per i servizi di noleggio con conducente (NCC), quando tali misure eccedono l’obiettivo di garantire una concorrenza leale con il servizio taxi.
Accogliendo i ricorsi della Regione Calabria contro il decreto interministeriale n. 226 del 2024 e le relative circolari attuative, la Corte ha riconosciuto che lo Stato ha oltrepassato i limiti delle proprie competenze, invadendo quelle regionali in materia di «trasporto pubblico locale».
Sono stati annullati tre principali obblighi previsti dal decreto:
- il tempo minimo di 20 minuti tra la prenotazione e l’inizio del servizio NCC;
- il divieto di stipulare contratti di durata con soggetti che svolgono, anche indirettamente, attività di intermediazione (come hotel o agenzie di viaggio);
- l’obbligo di utilizzare esclusivamente l’applicazione ministeriale per il foglio di servizio elettronico.
Secondo la Corte, tali disposizioni risultano eccessive rispetto agli obiettivi dichiarati. In particolare, il vincolo dei 20 minuti è stato ritenuto non solo sproporzionato, ma anche già giudicato illegittimo in precedenti decisioni. Il divieto di contratti di durata limita ingiustificatamente la libertà contrattuale degli operatori, mentre l’obbligo di usare un’unica piattaforma informatica viola il principio di neutralità tecnologica.
In conclusione, la Corte ha ribadito che la regolazione dell’attività degli NCC spetta alle Regioni, annullando le parti del decreto che contrastano con questo principio.
Fonte: Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Monica Feletig