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Termini per la rimozione di apparecchi per il gioco lecito
Proroga ex lege dei termini per la rimozione degli apparecchi da gioco che non rispettano la distanza da luoghi sensibili
La L.R. 14 febbraio 2014, n. 1 vieta l'installazione di apparecchi per il gioco lecito e l'attività di raccolta di scommesse ai sensi dell'articolo 88 del regio decreto 773/1931 entro la distanza di cinquecento metri da luoghi sensibili.
Per apparecchi per il gioco lecito si intendono i dispositivi di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 6 giugno 1931, n. 773.
Gli apparecchi per il gioco lecito legittimamente collocati a una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili prima del 3 agosto 2017 dovrebbero essere rimossi nei termini previsti dall'art. 7 della L.R. 17 luglio 2017, n. 26, cioè:
a) entro cinque anni qualora si tratti di sale da gioco o sale scommesse (il termine scade il 3 agosto 2022);
b) entro il termine delle concessioni governative attualmente in essere, la cui scadenza è fissata al 20 marzo 2022, salvo ulteriori proroghe nel caso di qualsiasi altra attività.
Tuttavia, il termine indicato nella lettera b) è automaticamente prorogato al 29 giugno 2022, per effetto dell’articolo 103, comma 2, del decreto legge 18/2020: per far fronte alle conseguenze sofferte in conseguenza della pandemia l'art. 103 ha stabilito che <<Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ..in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (31 marzo 2022, n.d.r.), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza>>.
Sull’applicabilità dell'art. 103 al settore dei giochi si è pronunciato il Consiglio di Stato, che ha considerato sussistente la proroga legale del titolo concessorio con ordinanze 4760 e 4761 di data 10 settembre 2021.
Monica Feletig