home  » news  »  News

News

Termini di avvio e conclusione dei lavori edilizi

La proroga dei termini di avvio e di conclusione dei lavori autorizzati, sebbene prevista dalla normativa edilizia, va interpretata in senso restrittivo

27/04/2021  - 

In base all'articolo 15, comma 2, del Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) "La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari". La norma rappresenta una deroga alla disciplina generale dei termini di avvio e di conclusione dei lavori autorizzati di cui all'art. 15 D.P.R. n. 380/2001, finalizzata (la disciplina generale) ad evitare che una edificazione autorizzata nel vigore di un determinato regime urbanistico venga realizzata quando il mutato regime non lo consente più. Per tale motivo, la deroga prevista dal comma 2 dell'art. 15 va interpretata in senso restrittivo in modo da limitare le proroghe a casi che oggettivamente non dipendono dalla volontà del titolare del permesso di costruire.

 

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 27/04/2021