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Termine di durata del permesso di costruire

La decadenza dal permesso di costruire costituisce l'effetto automatico dell'inutile decorso del termine entro cui i lavori si sarebbero dovuti iniziare e concludere

03/06/2021  - 

Nel sistema descritto dall' art. 15 del DPR n. 380/01 non è prevista la possibilità della proroga tacita del termine di durata del permesso di costruire. L'art. 15 comma 2 del T.U. 380/2001, che si riferisce ad una decadenza «di diritto», esclude qualsiasi sospensione automatica del termine di durata del permesso edilizio, e quindi a maggior ragione una sua automatica proroga. Richiede invece a tal fine che in ogni caso sia presentata un'istanza di proroga, sulla quale l'amministrazione deve pronunciarsi con un provvedimento espresso, nel quale accerti che i presupposti per accogliere l'istanza effettivamente sussistono. Corollari del suddetto principio, per il quale in caso di presentazione dell'istanza di proroga l'Amministrazione deve pronunciarsi con un provvedimento espresso, sono che, al fine della produzione dell'effetto decadenziale non è necessaria l'adozione, da parte dell'Amministrazione, di un provvedimento espresso sul punto e che la decadenza dal permesso di costruire costituisce l'effetto automatico dell'inutile decorso del termine entro cui i lavori si sarebbero dovuti iniziare e concludere e che, pertanto, essa ha natura non già costitutiva bensì dichiarativa con efficacia ex tunc di un effetto verificatosi ex se e direttamente.

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Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 03/06/2021