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Telefonia mobile e pianificazione comunale: no a vincoli rigidi, valutazione caso per caso

I Comuni non possono trasformare i piani per le infrastrutture di telecomunicazione in divieti generalizzati

15/04/2026  - 

Con la sentenza n. 2869/2026, pubblicata il 10 aprile 2026, la Sezione VI del Consiglio di Stato interviene nuovamente a chiarire l’estensione dei poteri comunali in materia di installazione delle infrastrutture di telecomunicazione, riaffermando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.

Il Supremo Consesso amministrativo ribadisce che la pianificazione comunale non può mai concretizzarsi in un divieto assoluto di localizzazione degli impianti, dovendo invece limitarsi alla definizione di criteri orientativi e all’individuazione di aree meramente preferenziali. Anche nel caso in cui lo strumento urbanistico individui specifiche zone come idonee, tali indicazioni non possono automaticamente escludere la valutazione di soluzioni alternative avanzate dagli operatori del settore.

Secondo il Collegio, il potere discrezionale dell’amministrazione comunale permane, ma deve essere esercitato mediante un’istruttoria effettiva, completa e sostanziale, non potendo risolversi in un controllo meramente formale sulla conformità alla pianificazione. In particolare, un eventuale diniego non può fondarsi esclusivamente sulla difformità rispetto alle previsioni urbanistiche, ma deve essere sorretto da una verifica concreta, tecnica e puntuale, con specifico riguardo alle esigenze di copertura del servizio di comunicazione elettronica.

Cuore della decisione è il necessario bilanciamento tra interessi pubblici contrapposti: da un lato, le esigenze di governo del territorio; dall’altro, la qualificazione delle infrastrutture di telecomunicazione quali opere di pubblica utilità e la correlata necessità di assicurare una copertura capillare ed efficiente della rete. In tale prospettiva, il Consiglio di Stato riafferma anche i limiti dei poteri regolatori locali, evidenziando come essi non possano incidere, neppure indirettamente o in via generalizzata, sulla localizzazione degli impianti, trattandosi di materia riservata alla competenza statale.

In conclusione, il diniego all’installazione può ritenersi legittimo solo laddove sia fondato su una reale e approfondita istruttoria e sia dimostrato che le soluzioni alternative individuate dalla pianificazione comunale siano effettivamente in grado di garantire un livello di servizio equivalente. In mancanza di tali presupposti, deve prevalere l’interesse pubblico alla funzionalità e all’efficienza della rete di telecomunicazioni.

Fonte: AGEL



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 15/04/2026