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Tecnologia 5G e posizione dei Comuni
I Comuni non possono sospendere l’installazione di stazione radio base con tecnologia 5G, anche il TAR Friuli fa chiarezza sul tema del riparto di competenze nel settore delle telecomunicazioni
Nuova importante pronuncia del Tar Fvg in materia di telecomunicazioni ed in particolare in materia di 5G: argomento molto dibattuto negli ultimi mesi, sia in relazione alle tante fake news diventate virali sia in relazione agli interventi da parte di molti Sindaci atti a contrastare la diffusione di tale tecnologia guardata con sospetto.
Il ricorso aveva ad oggetto il provvedimento comunale che inibiva la realizzazione di un intervento di adeguamento tecnologico 5G di un impianto preesistente, per il quale la ricorrente aveva acquisito il parere radioprotezionistico favorevole dell’ARPA. La motivazione del provvedimento comunale, recante l’arresto procedimentale della SCIA presentata dalla ricorrente, poggia sul rilievo che la nuova tecnologia 5G non è contemplata dal regolamento comunale per la telefonia mobile.
Il TAR ricorda che non spetta al regolamento comunale disciplinare le tecnologie applicate dai gestori né le frequenze di cui essi sono assegnatari al livello nazionale. Il regolamento conferma che gli unici limiti da rispettare sono quelli determinati ai sensi della L. n. 36/2001 e che la relativa verifica spetta esclusivamente all'ARPA.
Né potrebbe essere diversamente spettando allo Stato, ai sensi dell'articolo 3 L. n. 36/2001, la determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, e non potendo il Comune, in nessun caso, introdurre limiti che vadano a sovrapporsi o a condizionare l’attuazione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze e la transizione al 5G mediante l’assegnazione dei diritti d’uso delle relative frequenze (per tacere dell’attuazione delle politiche europee di sviluppo del 5G).
Gli Enti locali non sono titolari di alcuna potestà normativa in ordine alla determinazione di criteri, maggiormente limitativi o rigidi, di valutazione della soglia di inquinamento elettromagnetico o alla introduzione di divieti generali o di misure generali interdittive a contenuto radioprotezionistico (cfr. la sentenza di questo Tribunale 19/01/2017, n. 24).
Di tutto ciò si ha ulteriore conferma dalla recente modifica (dettata dall' art. 38, comma 6, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120) del comma 6 dell’art. 8 della legge 36/2001, il quale ora prevede che “I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4”.
Monica Feletig