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Taxi, contributo e licenze decisi dalla legge, ampia discrezionalità alla PA

Licenze taxi: semplificazione procedimentale e natura indennitaria delle compensazioni

15/04/2026  - 

La sentenza chiarisce che, nelle procedure straordinarie di rilascio delle licenze taxi, non è necessaria un’istruttoria completa sul fabbisogno; il contributo economico richiesto ai nuovi assegnatari non deve coincidere con il valore di mercato e le compensazioni riconosciute ai tassisti già operanti hanno natura indennitaria, non risarcitoria.


Con la sentenza n. 2661/2026 (RG n. 4812/2025), la Sezione Quinta del Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto contro il Comune di Bologna e l’Autorità di regolazione dei trasporti, confermando la legittimità del rilascio straordinario di nuove licenze taxi e ribadendo alcuni principi fondamentali in materia.

Il Collegio chiarisce che, nell’ambito della normativa emergenziale, le valutazioni essenziali — in particolare quelle relative al fabbisogno del servizio e alla misura dell’incremento delle licenze — sono effettuate direttamente dal legislatore. Di conseguenza, l’amministrazione comunale non è tenuta a svolgere un’istruttoria completa secondo i canoni ordinari della disciplina generale.

Quanto alle procedure di assegnazione, la normativa non impone una specifica forma di concorso. Spetta pertanto all’amministrazione individuare, nell’esercizio della propria discrezionalità, la procedura selettiva ritenuta più idonea, purché coerente con i principi di imparzialità e buon andamento.

Un passaggio centrale riguarda la determinazione del contributo richiesto ai nuovi assegnatari. Il Consiglio di Stato precisa che il valore di mercato delle licenze rappresenta un mero parametro di riferimento e non un vincolo inderogabile. L’amministrazione può discostarsene legittimamente, a condizione che la scelta rispetti i criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

Compensazioni ai tassisti: natura indennitaria
La pronuncia ribadisce inoltre che le misure compensative previste a favore dei titolari di licenze già in esercizio non hanno natura risarcitoria, ma indennitaria. Ne deriva che non sussiste, in capo al legislatore, alcun obbligo di garantire la copertura integrale di eventuali perdite economiche derivanti dall’ampliamento dell’offerta del servizio.

Nel complesso, la decisione conferma un impianto normativo orientato alla semplificazione procedimentale e al rapido incremento dell’offerta del servizio taxi, riconoscendo un’ampia discrezionalità sia al legislatore sia alle amministrazioni, nel bilanciamento tra interesse pubblico e tutela degli operatori già presenti sul mercato.

 

Fonte: AGEL



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 15/04/2026