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TARI e strutture ricettive stagionali: la Cassazione conferma l’obbligo di pagamento

Anche gli alberghi che restano chiusi per alcuni mesi devono corrispondere la tassa rifiuti: non basta la semplice dichiarazione di sospensione dell’attività
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20434 del 21 luglio 2025, ha ribadito che gli esercizi alberghieri a carattere stagionale sono comunque tenuti al pagamento della TARI, la tassa sui rifiuti.
Nel caso esaminato, la Corte ha chiarito che la denuncia di chiusura per alcuni mesi non è sufficiente a escludere l’obbligo di pagamento. Per ottenere l’esenzione, infatti, il gestore deve dimostrare concretamente l’impossibilità di utilizzare i locali, come previsto dall’art. 62, comma 2, del d.lgs. 507/1993.
Secondo i giudici, il presupposto della TARI resta l’occupazione o la conduzione dei locali, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo durante tutto l’anno.
Questa decisione si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato, già espresso con le sentenze n. 22756/2016 e n. 6551/2020, e conferma che le strutture stagionali sono tenute alla corresponsione della tassa rifiuti anche quando non operano in maniera continuativa.
Fonte: AGEL
Monica Feletig