News
Sviluppo sostenibile e fotovoltaico: bilanciamento degli interessi nelle aree idonee
Il parere paesaggistico non esaurisce il procedimento autorizzatorio, che richiede una verifica concreta degli interessi pubblici in gioco
La qualificazione di un’area come “idonea” alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, ai sensi dell’art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021, rappresenta un criterio di indirizzo generale e transitorio che non esclude la necessità di una valutazione puntuale delle caratteristiche del territorio nell’ambito del procedimento autorizzatorio. Ne consegue che l’idoneità riconosciuta ex lege non impedisce all’amministrazione competente di negare l’autorizzazione qualora emergano, all’esito dell’istruttoria, prevalenti e concrete esigenze di tutela paesaggistica, archeologica o agricola riferibili all’area interessata dal progetto.
In tali aree, il parere dell’autorità preposta alla tutela del paesaggio, ai sensi dell’art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 199/2021, è obbligatorio ma non vincolante. Tuttavia, l’amministrazione procedente può legittimamente recepirne le conclusioni e fondare su di esse la propria determinazione negativa, purché le valutazioni espresse risultino supportate da un’adeguata istruttoria e da una motivazione idonea a dimostrare l’effettiva incompatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici e territoriali oggetto di tutela.
Leggi tutto su Lexambiente, Consiglio di Stato Sez. IV n. 7055 del 23 settembre 2026
Monica Feletig