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Superamento del vincolo di destinazione d’uso alberghiero per esigenze economico-produttive
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 143/2025, ha dichiarato incostituzionale la norma della Regione Liguria che impediva la rimozione del vincolo alberghiero anche in presenza di comprovata insostenibilità economico-produttiva dell’attività
La questione era stata sollevata dal TAR Liguria (ordinanza n. 24/2025), che ha contestato l’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 1/2008 (come modificato dalla l.r. n. 4/2013), ritenendolo in contrasto con l’art. 41 della Costituzione, che tutela la libertà di iniziativa economica privata.
Principi affermati dalla Corte:
Il vincolo alberghiero può essere legittimo se finalizzato alla tutela del turismo, settore strategico per l’economia nazionale.
Tuttavia, non può tradursi in un obbligo perpetuo di mantenere un’attività non più sostenibile, né può ignorare la realtà economica dell’impresa.
Una disciplina che non consente lo svincolo anche in caso di comprovata non convenienza economica viola i principi di proporzionalità e ragionevolezza (artt. 3 e 41 Cost.).
Il vincolo, se concepito come immutabile, sacrifica il nucleo essenziale della libertà imprenditoriale, impedendo scelte organizzative e riconversioni produttive.
Decisione finale:
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale nella parte in cui non consente ai proprietari di immobili vincolati ad uso alberghiero di presentare istanza motivata e documentata di svincolo, indicando la nuova destinazione d’uso, qualora l’attività ricettiva risulti non più economicamente sostenibile.
Testo completo della sentenza sul sito ufficiale della Corte Costituzionale
Monica Feletig