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Sulle distanze dei centri scommesse dai luoghi sensibili

Una recente sentenza del TAR Campania (Sez. V, n. 2554 del 21 aprile 2026) interviene sul tema delle distanze minime tra centri scommesse e luoghi sensibili, offrendo importanti chiarimenti applicativi sulla normativa regionale e sugli equilibri tra tutela della salute e libertà economica

01/06/2026  - 

Nuova apertura: quando scatta davvero il distanziometro
Secondo i giudici amministrativi, costituisce “nuova apertura” ogni avvio di attività di gioco o scommesse che richiede il rilascio di una nuova autorizzazione amministrativa, anche se l’attività si svolge in locali già utilizzati in passato per lo stesso scopo.

L’unica eccezione è rappresentata dal caso in cui vi sia un trasferimento di titolarità con continuità del titolo autorizzatorio: solo in questa ipotesi non si applicano le regole del distanziometro previste dalla legge regionale Campania n. 2/2020.


Come si calcola la distanza: criterio non formalistico
La sentenza chiarisce anche la modalità di calcolo della distanza tra esercizi e luoghi sensibili (scuole, centri aggregativi, ecc.).

Il parametro del “percorso pedonale più breve” deve essere interpretato in modo realistico:

  • si considera il tragitto normalmente percorribile da un pedone medio
  • non è necessario rispettare in modo rigido ogni attraversamento pedonale
  • fanno eccezione solo situazioni con rischi concreti o ostacoli significativi alla sicurezza
  • Si tratta quindi di un approccio pratico, che evita applicazioni eccessivamente formali della norma.


Prevale la tutela della salute sulla libertà d’impresa
Un ulteriore punto rilevante riguarda il bilanciamento tra interessi costituzionali.

Il TAR ribadisce che le limitazioni territoriali imposte alle sale gioco:

  • non violano la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.)
  • sono giustificate dalla necessità di tutelare:la salute pubblica, l’utilità sociale, la dignità della persona

Le norme sui distanziamenti sono infatti finalizzate a prevenire il gioco patologico e a proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione.

Fonte: Giustizia amministrativa, T.a.r. per la Campania, sezione V, 21 aprile 2026, n. 2554 - Pres. Scudeller, Est. Di Vita



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 01/06/2026