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Sulla necessità di una rimessa nel comune di rilascio dell'autorizzazione per il servizio NCC
L’obbligo di utilizzare, nell'esercizio del servizio di NCC, esclusivamente una rimessa ubicata all'interno del territorio del comune che rilascia l'autorizzazione, è finalizzato a garantire che il servizio stesso, pur potendosi svolgere senza limiti spaziali, cominci e termini presso la medesima rimessa, ovvero entro il territorio comunale, dovendo detto servizio essere svolto, almeno tendenzialmente, a favore della comunità locale di cui il comune è ente esponenziale. La prescrizione che la rimessa sia ubicata entro il territorio dell'ente è, quindi, coessenziale alla natura stessa dell'attività da espletare, diretta principalmente ai cittadini del comune autorizzante a cui si vuol garantire un servizio, non di linea, complementare e integrativo rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta (art. 1 della l. n. 21/1992). (1).
Con sentenza n. 56 del 2020 la Corte costituzionale, nel dichiarare costituzionalmente illegittima la previsione dell’obbligo di iniziare e terminare ogni singolo servizio di NCC presso le rimesse, con ritorno alle stesse, ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del comma 4 dell’art. 11, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come sostituito dall’art. 10-bis, comma 1, lettera e), del del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, ha ritenuto che detto obbligo sia irrazionale, risolvendosi in un aggravio organizzativo e gestionale irragionevole, in quanto obbliga il vettore, nonostante egli possa prelevare e portare a destinazione uno specifico utente in ogni luogo, a compiere necessariamente un viaggio di ritorno alla rimessa “a vuoto” prima di iniziare un nuovo servizio. La prescrizione è stata considerara anche sproporzionata rispetto all’obiettivo prefissato di assicurare che il servizio di trasporto sia rivolto a un’utenza specifica e non indifferenziata, in quanto travalicante il limite della stretta necessità, considerato che tale obiettivo è comunque presidiato dall’obbligo di prenotazione presso la sede o la rimessa e da quello, previsto all’art. 3, comma 2, della legge n. 21 del 1992, di stazionamento dei mezzi all’interno delle rimesse (o dei pontili d’attracco).
Unione europea – Libertà di stabilimento – Finalità – Servizio NCC – Localizzazione rimessa – Compatibilità
Il regime della necessaria territorialità delle licenze NCC non risulta in contrasto con le regole di diritto eurounitario, e segnatamente con l’art. 49 TFUE in materia di libertà di stabilimento; infatti il predetto art. 49 del TFUE, che tutela la libertà di stabilimento, è posto a presidio della libera circolazione delle imprese da uno Stato membro all'altro, valore che non è certo posto in discussione dalle disposizioni legislative in materia, le quali si limitano in parte qua a richiedere, quale requisito oggettivo del servizio, la localizzazione della rimessa in ambito comunale. (2).
Comune e provincia – Servizio NCC – Autorizzazione comunale – Rimessa – Ubicazione territorio comune – Necessità – Assenza – Decadenza
Ai sensi dell’art. 8, comma 3 l. n. 21 del 1992, per poter conseguire l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile d’attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell’utenza; ne discende – in applicazione dei principi generali – che il rispetto dei requisiti in questione è indispensabile non solo per il rilascio, ma pure per mantenere il titolo. La mancata disponibilità della rimessa, quand’anche solo sopravvenuta, determinato l’automatica decadenza dall’autorizzazione, per essere venuti meno i relativi presupposti, senza che sia ravvisabile un esercizio del potere di autotutela , sub specie di annullamento o revoca, sul provvedimento adottato. (3).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 12 magggio 2023. n. 4795; 11 luglio 2022, n. 5756; 23 giugno 2016, n. 2807.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 12 magggio 2023, n. 4795; 23 giugno 2016, n. 2807; 22 ottobre 2015 n. 261; Corte di giustizia UE, sez. III, 13 febbraio 2014, cause riunite, C-162/12 e C-163/12.
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
Fonte:
Monica Feletig