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Sulla necessità di una rimessa nel comune di rilascio dell'autorizzazione per il servizio NCC

04/04/2025  - 

 

L’obbligo di utilizzare, nell'esercizio del servizio di NCC, esclusivamente una rimessa ubicata all'interno del territorio del comune che rilascia l'autorizzazione, è  finalizzato a garantire che il servizio stesso, pur potendosi svolgere senza limiti spaziali, cominci e termini presso la medesima rimessa, ovvero entro il territorio comunale, dovendo detto servizio essere  svolto, almeno tendenzialmente, a favore della comunità locale di cui il comune è ente esponenziale. La prescrizione che la rimessa sia ubicata entro il territorio dell'ente è, quindi, coessenziale alla natura stessa dell'attività da espletare, diretta principalmente ai cittadini del comune autorizzante a cui si vuol garantire un servizio, non di linea, complementare e integrativo rispetto  ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta (art. 1 della l. n. 21/1992). (1).

Con sentenza n. 56 del 2020 la Corte costituzionale, nel dichiarare costituzionalmente illegittima la previsione dell’obbligo di iniziare e terminare ogni singolo servizio di NCC presso le rimesse, con ritorno alle stesse, ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del comma 4 dell’art. 11, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come sostituito dall’art. 10-bis, comma 1, lettera e), del del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, ha ritenuto che detto obbligo sia irrazionale, risolvendosi in un aggravio organizzativo e gestionale irragionevole, in quanto obbliga il vettore, nonostante egli possa prelevare e portare a destinazione uno specifico utente in ogni luogo, a compiere necessariamente un viaggio di ritorno alla rimessa “a vuoto” prima di iniziare un nuovo servizio. La prescrizione è stata considerara anche sproporzionata rispetto all’obiettivo prefissato di assicurare che il servizio di trasporto sia rivolto a un’utenza specifica e non indifferenziata, in quanto travalicante il limite della stretta necessità, considerato che tale obiettivo è comunque presidiato dall’obbligo di prenotazione presso la sede o la rimessa e da quello, previsto all’art. 3, comma 2, della legge n. 21 del 1992, di stazionamento dei mezzi all’interno delle rimesse (o dei pontili d’attracco).

Unione europea – Libertà di stabilimento – Finalità – Servizio NCC – Localizzazione rimessa – Compatibilità

Il regime della necessaria territorialità delle licenze NCC non risulta in contrasto con le regole di diritto eurounitario, e segnatamente con l’art. 49 TFUE in materia di libertà di stabilimento; infatti il predetto art. 49 del TFUE, che tutela la libertà di stabilimento, è posto a presidio della libera circolazione delle imprese da uno Stato membro all'altro, valore che non è certo posto in discussione dalle disposizioni legislative in materia, le quali si limitano in parte qua  a richiedere, quale requisito oggettivo del servizio, la localizzazione della rimessa in ambito comunale. (2).
 

Comune e provincia – Servizio NCC – Autorizzazione comunale – Rimessa – Ubicazione territorio comune – Necessità – Assenza – Decadenza

Ai sensi dell’art. 8, comma 3 l. n. 21 del 1992, per poter conseguire l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile d’attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell’utenza; ne discende – in applicazione dei principi generali – che il rispetto dei requisiti in questione è indispensabile non solo per il rilascio, ma pure per mantenere il titolo. La mancata disponibilità della rimessa, quand’anche solo sopravvenuta, determinato l’automatica decadenza dall’autorizzazione, per essere venuti meno i relativi presupposti, senza che sia ravvisabile  un  esercizio del potere di autotutela , sub specie di annullamento o revoca,  sul provvedimento adottato. (3).


(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 12 magggio 2023. n. 4795; 11 luglio 2022, n. 5756; 23 giugno 2016, n. 2807.

(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 12 magggio 2023, n. 4795; 23 giugno 2016, n. 2807; 22 ottobre 2015 n. 261; Corte di giustizia UE, sez. III, 13 febbraio 2014, cause riunite, C-162/12 e C-163/12.

(3) Non risultano precedenti negli esatti termini

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 04/04/2025