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Sulla disapplicazione della ulteriore proroga delle concessioni balneari

I Comuni devono disapplicare la proroga fino al 30 settembre 2027 delle concessioni demaniali marittime per attività turistico - ricreative prevista dall’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.1, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166
È legittima la delibera della giunta comunale di presa d’atto della scadenza delle concessioni demaniali marittime per attività turistico - ricreative alla data del 31 dicembre 2023 e di contestuale indizione di gare per l’assegnazione di nuove concessioni. Difatti, oltre tale data, le concessioni cessano di produrre effetti, dovendosi disapplicare per contrasto con le norme dell’ordinamento dell’Unione europea le ulteriori proroghe previste dall’articolo 12, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (fino al 31 dicembre 2024) e dall’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.1, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166 (fino al 30 settembre 2027). (1).
In motivazione la sezione ha precisato che: - l’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166 sancisce la validità delle selezioni deliberate prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina e prevede che le regole inserite nell’art. 4 (che dettano direttamente la procedura di affidamento delle concessioni turistico-ricreative, senza più rinviare a futuri decreti legislativi attuativi) si applicano limitatamente alle procedure avviate successivamente al 17 settembre 2024, nel rispetto del principio di irretroattività; - risulta abrogato il divieto per gli enti concedenti di bandire le gare fino all’adozione di criteri uniformi a livello nazionale, contenuto nel previgente art. 4, comma 4-bis, della legge 5 agosto 2022, n. 118; peraltro, tale ultima disposizione era da considerarsi tamquam non esset poiché recava ulteriore proroga dei precedenti rapporti concessori in contrasto con il diritto europeo (Cons. Stato, sez. VII, 20 maggio 2024, n. 4479, n. 4480, n. 4481).
Va disapplicata, per contrasto con le norme dell’ordinamento dell’Unione europea, la proroga fino al 30 settembre 2027 delle concessioni demaniali marittime per attività turistico - ricreative prevista dall’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.1, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166. Non può invocarsi in senso contrario un accordo tra lo stato italiano e la commissione europea, secondo cui le amministrazioni avrebbero l’obbligo di prorogare le concessioni balneari sino al settembre 2027 e ciò sia perché non risulta esistente un documento scritto racchiudente tale patto, sia in quanto, in ogni caso, un simile accordo non potrebbe prevalere sul dictum della Corte di giustizia dell’Unione euroepa in ordine all’incompatibilità unionale del rinnovo automatico delle concessioni. (2).
È legittima la mancata previsione di un rimborso per i manufatti inamovibili in favore dei concessionari uscenti alla scadenza delle concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative. Difatti, deve ritenersi compatibile con il diritto europeo l’articolo 49 del codice della navigazione in base al quale, alla scadenza della concessione, il concessionario è tenuto a cedere gratuitamente e senza indennizzo le opere non amovibili erette sul sedime demaniale. (3).
L'art. 4, comma 9, della l. n. 118 del 2022, sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 131 del 2024, ha previsto in favore del nuovo concessionario, in aggiunta al valore degli investimenti non ancora ammortizzati al termine della concessione, un’equa remunerazione per gli investimenti effettuati nell’ultimo quinquennio, secondo criteri da definire con apposito decreto ministeriale e sulla base di una perizia redatta da un professionista scelto in una rosa di nominativi indicati dal presidente del consiglio nazionale dei dottori commercialisti.
T.a.r. per la Liguria, sezione I, 19 febbraio 2025, n. 183 – Pres. Caruso, Est. Felleti
Fonte:
Monica Feletig