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Strutture veterinarie: autorità competente
Lettera circolare: autorità competente al rilascio dell'autorizzazione sanitaria per strutture veterinarie
La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia - Servizio sanità pubblica veterinaria, in risposta ad alcuni quesiti, ha inviato ai Comuni ed ai responsabili dei servizi veterinari delle ASS una lettera circolare, con la quale: "Con riferimento alla richiesta di parere formulato da alcune amministrazioni comunali in ordine alla competenza in materia di autorizzazioni sanitarie di strutture veterinarie, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 3463 del 21.12.2004, la scrivente direzione ritiene che, dopo l’abrogazione dell’art. 23 del DPR 854/1955, la competenza sia dell’Azienda per i servizi Sanitari".
In sostanza, le autorizzazioni per l'esercizio di strutture veterinarie, avendo natura squisitamente sanitaria", non transitano dallo Sportello unico per le attività produttive, ma vengono istanziate direttamente presso l'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio.
Di seguito, il testo del quesito recentemente formulato da un Comune della Regione.
L’“Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private”, contenuto nella deliberazione 26.11.2003, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, dispone: “E’ rimessa alle Regioni la classificazione delle strutture veterinarie pubbliche e private.”
La Regione FVG ha recepito il succitato accordo con la DGR 3463 del 21.12.2004, la quale all’art. 2 prevede che l'autorizzazione sanitaria sia rilasciata, ai sensi dell'art. 23 del DPR 854/1955, dal Sindaco.
Quest’ultimo articolo è stato abrogato nel 2009, facendo rivivere la disposizione dell’art. 193 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, norma che prevede la competenza del Prefetto per il rilascio delle autorizzazioni agli ambulatori. Va considerato che in seguito alla istituzione del Servizio sanitario nazionale, L. n. 833/1978, che ha devoluto ex art. 43 alle singole Regioni il compito di disciplinare le autorizzazioni relative alle istituzioni sanitarie di carattere privato si è venuto a limitare l'ambito di applicazione dell'art. 193 del R.D. n. 1265 del 1934 soltanto a quelle attività per le quali le diverse leggi regionali hanno continuato a richiedere la necessità di un provvedimento permissivo. Spetta quindi alla Regione definire l’autorità competente al rilascio di dette autorizzazioni sanitarie.
In relazione alle autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, l’art. 4 della LR n. 8/2001 prevede che la Giunta regionale, con deliberazione stabilisca le procedure per il rilascio delle autorizzazioni stesse. La DGReg n. 3586/2004 ha previsto che l’Azienda per i servizi sanitari rilasci le autorizzazioni sanitarie per queste strutture.
L'autorizzazione prevista per le strutture veterinarie ha per oggetto sia l'attività espletata dalla struttura considerata, che, in una unitaria visione di insieme, l'intero complesso di strumenti - personali, materiali e organizzativi - che compongono l'istituzione e le consentono di funzionare; ne consegue che la valutazione cui è tenuta l'Amministrazione precedente coinvolge sia il singolo compito sanitario, che i soggetti (sanitari e non) che lo effettuano, i locali in cui si svolge, gli attrezzi e le apparecchiature con cui è realizzato, i mezzi sussidiari che lo rendono possibile, l'organizzazione e i tempi e, insomma, ogni materiale circostanza che per qualsivoglia particolarità e in qualsiasi modo influisca o possa influire sullo svolgimento del servizio.
Dato il tenore delle valutazioni da fare per il rilascio di questo tipo di autorizzazioni è evidente che solo le ASS possono avere le competenze per il rilascio di tali atti, come per altro previsto dalla normativa di altre Regioni (es. Lombardia, Valle d’Aosta, Veneto).
Si chiede quindi se l’autorizzazioni per le strutture veterinarie, dopo l’abrogazione dell’art. 23 del DPR 854/1955, possa considerarsi di competenza delle Aziende sanitarie.
Monica Feletig