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Strutture ricettive e adeguamenti antincendio

La legge di bilancio 2020 proroga i termini per l'adeguamento alla prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto.

05/03/2020  - 

La Legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica", in vigore dal 1° marzo 2020, dispone la proroga di termini legislativi in scadenza al 31 dicembre 2019, in particolare sposta:

- dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale le attività ricettive turistico alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi;
- dal 1° dicembre 2018 al 30 giugno 2020 il termine entro il quale le predette strutture presentano, al provinciale dei Vigili del fuoco, la SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 05/03/2020