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Strutture per anziani: inapplicabile la SCIA

L'Autorità Garante della concorrenza e del mercato si pronuncia a proposito della non applicabilità del regime di SCIA per l'apertura e funzionamento delle strutture residenziali socio assistenziali

11/09/2018  - 

L'Autorità Garante della concorrenza e del mercato in un recente parere riconosce legittimo l'operato dal Comune di Roma, che ha ritenuto non applicabile il regime della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) al caso di apertura e funzionamento delle strutture residenziali socio assistenziali.

L'avvio di tali strutture rimane quindi soggetto a domanda di autorizzazione.

<<..La normativa sopra citata, inoltre, attua un bilanciamento di interessi tra la tutela della concorrenza ed esigenze di interesse generale, non potendosi trascurare, in un’ottica di proporzionalità, di considerare anche le esigenze di tutela delle persone bisognose di assistenza.

La peculiarità dei servizi sociali, come quello di cui trattasi, trova, peraltro, riconoscimento anche nelle norme della Direttiva Servizi che, espressamente, al considerando 28, prevede la non applicabilità delle disposizioni in essa contenute al «finanziamento dei servizi sociali, né il sistema di aiuti ad esso collegato. Essa [la Direttiva n.d.r.] non incide sui criteri o le condizioni stabiliti dagli Stati membri per assicurare che tali servizi sociali effettivamente giovino all’interesse pubblico e alla coesione sociale». Analogamente l’art. 2 del d.lgs. n. 59/2010 afferma che «Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) alle attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri, quando le stesse implichino una partecipazione diretta e specifica all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi  generali dello Stato e delle altre collettività pubbliche». L’art. 3 del d.lgs. n. 59/2010 precisa che «le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno forniti da amministrazioni pubbliche, da prestatori da esse incaricati o da associazioni che perseguono scopi caritatevoli..».

 

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Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 11/09/2018