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Strade del vino e dei sapori
Valorizzazione delle Strade del vino e dei sapori
Pubblicata sul I supplemento ordinario n. 36 del 30 settembre 2015 al BUR n. 39 del 30 settembre 2015 la Legge regionale 25 settembre 2015, n. 22 Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento e la valorizzazione delle “Strade del Vino e dei Sapori” della regione Friuli Venezia Giulia.
Sono “Strada del Vino e dei Sapori” gli itinerari o i percorsi lungo i quali si articolano vigneti o altre coltivazioni, allevamenti, aziende agricole singole o associate, strutture ricettive turistiche ed esercizi di ristorazione, enoteche, strutture di trasformazione dei prodotti agroalimentari aperte al pubblico, produzioni tipiche e di qualità, produzioni agroalimentari tradizionali, produzioni rientranti nella definizione dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità), nonché beni di interesse ambientale, museale e culturale, che possono concorrere congiuntamente o singolarmente a costituire un’offerta turistica integrata del territorio regionale.
La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni tipiche e di qualità non cucinate contestuale alla somministrazione del vino può essere esercitata dalle aziende agricole vitivinicole aderenti alle “Strade del Vino e dei Sapori” previa presentazione al Comune (ufficio SUAP) della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni tipiche e di qualità deve comunque rimanere secondaria rispetto all’attività prevalente e caratterizzante le aziende agricole vitivinicole aderenti alle “Strade del Vino e dei Sapori”.
Alla somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni tipiche e di qualità non si applica ne' la disciplina regionale dell’agriturismo, né quella del commercio/somministrazione.
La legge entra in vigore l’1 gennaio 2016.
Monica Feletig