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Stop al dehors se non viene garantita la vivibilità per i condomini o la sicurezza della circolazione

Il Comune può negare il provvedimento di occupazione di suolo pubblico se il suo rilascio compromette l’interesse pubblico alla vivibilità dei cittadini o alla circolazione stradale

08/08/2023  - 

Il Comune può negare il provvedimento di occupazione di suolo pubblico se il suo rilascio compromette l’interesse pubblico alla vivibilità dei cittadini o alla circolazione stradale (TAR Lombardia, sentenza n. 1457/2023 - testo in calce).

I dehors sono strutture che normalmente vengono collocati su spazi pubblici e sono soggetti alla richiesta preventiva di autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico. Sono strutture amovibili che i gestori di attività di ristorazione, bar ed eventi, utilizzano prevalentemente nei mesi estivi. Vengono installati anche in ambiti e zone di interesse storico culturale, per cui dovranno ottenere i nulla osta, pareri favorevoli o autorizzazioni dai relativi enti pubblici.

Mancando una esatta identificazione del manufatto, secondo una definizione “elastica” i dehors rientrano nell’ampio ventaglio di un manufatto amovibile consistente in un prefabbricato con struttura in telaio metallico, con pareti vetrate e coperture.

Dehors “liberi” per bar e ristoranti fino al 31 dicembre 2023
Al fine di limitare i contagi fu introdotta con l’articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176) una norma che permetteva la semplificazione in materia di permessi per l’installazione di strutture amovibili (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni). La semplificazione autorizzativa, grazie al decreto Milleproroghe 2023, è stata prorogata fino al 30 dicembre 2023 a favore dei titolari di esercizi pubblici, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico: questi potranno disporre temporaneamente, senza necessità di autorizzazione, di strutture amovibili su vie, piazze, strade e altri spazi aperti. La proroga riguarda non solo determinate strutture amovibili ma anche altri elementi funzionali all’attività degli esercizi stessi, tra i quali: elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, dehors.

Quando un dehors può considerarsi “invadente”?
Il Tar Lombardia, con sentenza n. 1457 del 12 giugno 2023, ha analizzato il caso in cui l’installazione di un dehors provocava la sottrazione del bene pubblico all’uso collettivo (nella fattispecie di una strada) in favore dell’uso privato, compromettendo l’interesse pubblico alla vivibilità dei cittadini (nel caso di specie di alcuni abitanti in un condominio).

Analizziamo brevemente il fatto. Il Comune di Cremia rilasciava ad una società l’autorizzazione per l’occupazione permanete del suolo pubblico per una superficie di mq 36,87 per la posa di tavoli e sedie al servizio dell’esercizio commerciale. In seguito, con distinta autorizzazione, veniva rilasciata autorizzazione per l’occupazione permanete in sanatoria del suolo pubblico per una superficie di mq 81 sempre per la posa di tavoli e sedie al servizio dell’esercizio commerciale.

A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 il Comune rilasciava l’autorizzazione provvisoria per l’occupazione di suolo pubblico per un’ulteriore superficie di mq 13,50 antistante il Condominio costruito in aderenza e, quindi, in continuità̀ all’edificio dove è svolta l’attività̀ di ristorazione.

Successivamente il Comune comunicava alla società che l’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico (mq 13,50) antistante il Condominio e rilasciata nel periodo emergenziale, cessava. In seguito alle segnalazioni ricevute dal Condominio era stato effettuato un sopralluogo dagli uffici comunali sicché era necessario presentare una nuova richiesta di occupazione del suolo pubblico garantendo un passaggio carraio del calibro minimo di mt. 2,90.

La società formulava al Comune una nuova richiesta di occupazione permanente di suolo pubblico per una superficie di mq 118 riguardante non solo il tratto antistante il fabbricato ove è svolta l’attività di ristorazione, ma anche di quello antistante il fabbricato del Condominio. Il Comune respingeva l’istanza e la società impugnava il diniego in quanto l’amministrazione non avrebbe condotto una concreta istruttoria in ordine alle ragioni che avevano giustificato il diniego mentre si sarebbe limita, a citare le lamentele del condominio.

Il bilanciamento degli interessi
Secondo il Tar Lombardia: “la sottrazione del bene pubblico all’uso collettivo (come una strada) in favore dell’uso privato, mediante il provvedimento di concessione del bene, deve essere giustificata dal perseguimento di un preminente interesse pubblico per l’ente e comunque non deve confliggere con altri interessi meritevoli di tutela”.

Pertanto, il provvedimento di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, avendo natura discrezionale, deve perseguire “un preminente pubblico interesse e che non si risolve nella lesione di altri pubblici interessi, al di là della comparazione tra l’interesse pubblico perseguito e quello privato. Ne deriva che è legittimo negare il provvedimento di occupazione di suolo pubblico se il suo rilascio compromette l’interesse pubblico alla vivibilità dei cittadini o alla circolazione stradale”.

Secondo i Giudici è l’amministrazione che deve contemperare i diversi interessi pubblici e privati che emergano nel provvedimento di occupazione del suolo pubblico. Nel caso di specie si doveva dare “prevalenza all’interesse alla vivibilità delle residenze poste al piano terra del Condominio prospiciente la strada oggetto dell’istanza di occupazione, nonché́ a quello di non ostacolare il libero accesso dei mezzi di soccorso o l’accesso ai box condominiali, tenendo peraltro in debito conto l’ampia porzione di area pubblica già concessa in occupazione alla società”.

Tale valutazione, inoltre, ha trovato un adeguato supporto negli atti istruttori e negli accertamenti compiuti tra cui: la planimetria dello stato dei luoghi; la riduzione dello spazio di manovra per accedere ai boxes del condominio; difficoltà di manovra e di inversione di marcia di un mezzo di soccorso.

La natura discrezionale
La sentenza in commento conferma il consolidato orientamento, prodotto negli anni, secondo cui la decisione sulla richiesta di occupazione di suolo pubblico ha natura ampiamente discrezionale, frutto del bilanciamento dei diversi interessi in gioco.

Infatti, nello stabilire limiti e modalità di utilizzo dell’occupazione di suolo pubblico, l’Ente locale esercita il proprio potere discrezionale che non può, comunque, sfociare nell’arbitrio (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, sentenza del 21 novembre 2012, n. 1920). Inoltre, l’Amministrazione è chiamata ad esercitare in questa materia un’ampia ed estesa discrezionalità, posto che i suoi compiti non consistono e non si risolvono nella mera scelta delle aree da occupare, tenendo conto della pluralità di interessi pubblici e privati coinvolti (T.A.R. Veneto, sez. III, sentenza 24 luglio 2019, n. 876).

 

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 08/08/2023