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Stabilimenti balneari su aree private: nessuna concessione demaniale

L’attività di stabilimento balneare su area privata è legittima senza concessione demaniale, purché sussistano autorizzazioni amministrative e condizioni di sicurezza verificate dall’autorità competente

23/04/2026  - 

Con la sentenza n. 03094/2026, pronunciata nel giudizio n. 4919/2025 R.G., il Consiglio di Stato affronta il tema del regime giuridico applicabile agli stabilimenti balneari realizzati su aree di proprietà privata, enunciando un principio di diritto destinato a incidere in modo significativo sull’inquadramento amministrativo del settore.

Il Collegio afferma che l’esercizio dell’attività balneare su suolo privato non presuppone il rilascio di una concessione demaniale, istituto che è invece funzionalmente connesso all’utilizzo di beni appartenenti al demanio marittimo. Ne consegue che, in assenza di occupazione di aree demaniali, l’amministrazione non può subordinare la legittimità dell’attività al possesso di un titolo concessorio.

La sentenza precisa altresì che il titolo autorizzativo comunale relativo all’esercizio dell’attività economica, qualora comprensivo della disciplina dell’uso dell’area e dell’installazione delle attrezzature necessarie, è idoneo a legittimare lo svolgimento dell’attività di stabilimento balneare, a condizione che siano rispettate le prescrizioni in materia di sicurezza della balneazione.

Tali profili di sicurezza rientrano nella competenza dell’autorità marittima, la cui valutazione tecnico-discrezionale costituisce parametro centrale ai fini dell’accertamento dell’idoneità dell’attività. Non risulta, pertanto, ammissibile la richiesta di una duplicazione di titoli abilitativi non espressamente prevista dall’ordinamento.

Il principio affermato dal Consiglio di Stato è che l’attività di stabilimento balneare insistente su area privata non può essere automaticamente assoggettata al regime concessorio demaniale, imponendosi una chiara distinzione tra l’uso di suolo privato e l’occupazione del demanio marittimo, nonché tra i profili autorizzatori di natura commerciale e quelli attinenti alla sicurezza pubblica.

In coerenza con tali premesse, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 03094/2026, accoglie l’appello e ribadisce che l’eventuale esercizio del potere repressivo da parte dell’amministrazione è legittimo esclusivamente in presenza di una effettiva carenza dei titoli abilitativi richiesti dall’ordinamento ovvero di accertate violazioni delle condizioni di sicurezza della balneazione.

Fonte: AGEL

 



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 23/04/2026