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Spettacolo viaggiante e titoli abilitativi edilizi
l’installazione stabile di attrazioni su area privata, priva dei requisiti di temporaneità e pronta rimozione, richiede permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica
La disciplina speciale in materia di spettacoli viaggianti (Legge n. 337 del 1968) non deroga alla normativa urbanistica, edilizia e paesaggistica, ma riguarda esclusivamente interventi intrinsecamente precari e temporanei, destinati a soddisfare esigenze contingenti. L'installazione stabile di strutture e attrazioni ludiche su area privata, comportante una trasformazione duratura del territorio in contrasto con la destinazione agricola di zona, integra il reato di lottizzazione abusiva e la violazione del vincolo paesaggistico. La precarietà di un'opera non può essere desunta dal semplice carattere stagionale dell'attività, dovendo invece ricollegarsi all'obiettiva destinazione a un uso temporaneo e alla sua pronta rimozione al venir meno della funzione. In difetto di tali requisiti di temporaneità e precarietà strutturale, è sempre necessario il previo rilascio del permesso di costruire e, ove previsto, dell'autorizzazione paesaggistica.
Leggi tutto su Lexambiente, Cass. Sez. III n. 10059 del 16 marzo 2026
Monica Feletig