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Spettacolo viaggiante e titoli abilitativi edilizi

l’installazione stabile di attrazioni su area privata, priva dei requisiti di temporaneità e pronta rimozione, richiede permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica

15/04/2026  - 

La disciplina speciale in materia di spettacoli viaggianti (Legge n. 337 del 1968) non deroga alla normativa urbanistica, edilizia e paesaggistica, ma riguarda esclusivamente interventi intrinsecamente precari e temporanei, destinati a soddisfare esigenze contingenti. L'installazione stabile di strutture e attrazioni ludiche su area privata, comportante una trasformazione duratura del territorio in contrasto con la destinazione agricola di zona, integra il reato di lottizzazione abusiva e la violazione del vincolo paesaggistico. La precarietà di un'opera non può essere desunta dal semplice carattere stagionale dell'attività, dovendo invece ricollegarsi all'obiettiva destinazione a un uso temporaneo e alla sua pronta rimozione al venir meno della funzione. In difetto di tali requisiti di temporaneità e precarietà strutturale, è sempre necessario il previo rilascio del permesso di costruire e, ove previsto, dell'autorizzazione paesaggistica.

Leggi tutto su Lexambiente, Cass. Sez. III n. 10059 del 16 marzo 2026



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 15/04/2026