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Sospensione dell'attività di somministrazione per inquinamento acustico
Il Consiglio di Stato conferma che la sospensione dell’attività di somministrazione prevista dal regolamento di polizia urbana di Roma Capitale non costituisce una sanzione amministrativa, ma una misura di tutela della quiete pubblica e della salute collettiva in caso di reiterate violazioni delle norme sulle emissioni sonore
Con la sentenza n. 6626 del 25 agosto 2026, la Sezione V del Consiglio di Stato ha affermato la legittimità della sospensione temporanea dell’attività di somministrazione prevista dal regolamento di polizia urbana di Roma Capitale nei confronti degli esercizi che violino reiteratamente il divieto di installare all’esterno dei locali dispositivi di amplificazione e riproduzione sonora.
La pronuncia chiarisce la natura e i limiti dei poteri comunali in materia di tutela dall’inquinamento acustico. Nel caso esaminato, un esercizio di ristorazione era stato destinatario di un provvedimento di sospensione dell’attività per quindici giorni a seguito di ripetute contestazioni relative alla diffusione di musica mediante amplificatori collocati all’esterno del locale. Il giudice di primo grado aveva annullato sia il provvedimento applicativo sia la disposizione regolamentare che lo prevedeva, ritenendo la misura assimilabile a una sanzione amministrativa non espressamente prevista dalla legge.
Riformando tale decisione, il Consiglio di Stato ha invece precisato che la sospensione non costituisce una sanzione amministrativa di carattere punitivo o afflittivo soggetta al principio di legalità previsto dalla legge n. 689 del 1981. La misura, secondo i giudici, rappresenta piuttosto un potere conformativo e ripristinatorio dell’amministrazione, finalizzato a ricondurre l’attività economica entro il perimetro delle prescrizioni pubblicistiche poste a tutela della quiete pubblica, della salute dei cittadini e del corretto svolgimento dell’attività autorizzata.
La sentenza evidenzia inoltre che il fondamento normativo del potere comunale deve essere rinvenuto anche nell’articolo 9 della legge quadro sull’inquinamento acustico (legge n. 447/1995), disposizione che attribuisce al Sindaco il potere di adottare misure inibitorie, anche parziali o totali, nei confronti delle attività responsabili di emissioni sonore pregiudizievoli per la collettività. Tale potere può essere esercitato per garantire la tutela della quiete pubblica senza che ricorrano necessariamente i presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti.
Secondo il Collegio, la previsione regolamentare che consente la sospensione dell’attività in presenza di violazioni reiterate risulta coerente con la potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni e con le competenze attribuite agli enti locali in materia di tutela della salute e dell’ambiente urbano.
Particolare rilievo assume anche il richiamo al principio di proporzionalità. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la sospensione temporanea dell’attività sia una misura adeguata e proporzionata quando risulti accertata la reiterazione delle violazioni e quando sia necessario garantire l’effettività delle prescrizioni volte a contenere l’inquinamento acustico. Nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti, i giudici hanno attribuito prevalenza alla tutela della salute collettiva e della quiete pubblica rispetto all’interesse economico del singolo operatore commerciale.
La decisione conferma pertanto la possibilità per i Comuni di prevedere nei propri regolamenti strumenti interdittivi temporanei destinati a garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di emissioni sonore e rappresenta un importante orientamento giurisprudenziale per l’attività di vigilanza e controllo sugli esercizi di somministrazione e sulle altre attività economiche suscettibili di arrecare disturbo alla popolazione residente.
Fonte: Giustizia amministrativa, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 25 agosto 2026, n. 6626.
Monica Feletig