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Sorvegliabilità esterna dei locali di somministrazione alimenti e bevande
Legittima la sospensione dell’autorizzazione alla somministrazione in assenza del requisito della sorvegliabilità degli accessi per finalità di pubblica sicurezza
Con la sentenza 20 febbraio 2026, n. 1405 il Consiglio di Stato, Sezione V riconosce che "È legittima la sospensione dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande qualora le vie di accesso e di uscita al locale non risultino integralmente visibili e direttamente sorvegliabili come richiesto dall’art. 1 del decreto del Ministero dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564 per finalità di pubblica sicurezza. La frapposizione di strutture o aree private appartenenti ad altri esercizi che impediscano la visibilità dell’accesso o d'uscita comporta la mancanza del requisito della "sorvegliabilità" per finalità di pubblica sicurezza. (1).
Nella fattispecie, l’ingresso del locale non avveniva direttamente dalla strada o da una pubblica via, ma richiedeva l’attraversamento di una serie di aree private: prima una grata di aerazione e un ciottolato appartenenti a un condominio, poi il dehors di un ristorante, infine occorreva scendere una rampa di scale che conduceva al locale, situato interamente al piano interrato sotto il medesimo ristorante; inoltre, nei momenti di contestuale apertura del ristorante e del locale e, quindi, di fruizione del dehors da parte dei clienti del primo, la visibilità dell’ingresso del locale risultava del tutto preclusa."
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 13 giugno 2024, n. 5316; 4 giugno 2024, n. 5002; T.a.r. per la Campania, sez. VIII, 26 giugno 2025, n. 4773; T.a.r. per il Piemonte, sez. III, 20 novembre 2023, n. 914, secondo cui la normativa in materia di sorvegliabilità (art. 1 del d.m. 17 dicembre 1992, n. 564) si fonda sull'esigenza di impedire che le persone presenti all'interno dell'esercizio commerciale possano spostarsi in altri siti, recando così intralcio a eventuali ispezioni condotte dagli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ragione per la quale i locali devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie di accesso e d'uscita.
Fonte: Giustizia Amministrativa
Monica Feletig