News
Sorvegliabilità degli esercizi di somministrazione
La sorvegliabilità manca quando la corte interna di accesso al locale commerciale consente anche l'accesso ad abitazioni civili: lo ribadisce il Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato si è pronunciato sul caso di un pubblico esercizio di somministrazione cui è stata contestata la carenza della sorvegliabilità, un requisito necessario per consentire il controllo per i profili di ordine e sicurezza pubblica previsto dal Decreto Ministro dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande).
Questa norma dispone infatti che: "1. I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita. 2. Le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private".
Nel caso esaminato dalla Corte, dalla planimetria allegata alla s.c.i.a. era possibile trarre convincimento dell'esistenza del requisito della sorvegliabilità, alla luce della rappresentazione grafica dello spazio in cui era collocato il locale commerciale.
Tuttavia il successivo sopralluogo della Polizia locale ne ha accertato la carenza poiché la medesima corte interna di accesso al locale commerciale consentiva anche l'accesso ad abitazioni civili, così rendendo difficile l'immediato controllo dalla pubblica via del locale per i profili di ordine e sicurezza.
La disposizione regolamentare, secondo la Corte, pone un limite preciso che non lascia dubbi interpretativi laddove stabilisce che gli ingressi "... non possono essere utilizzati per l'accesso ad abitazioni private".
In tal caso – ed è questo l'elemento decisivo che vale a superare ogni altro profilo – l' "ingresso", cui occorre aver riguardo per stabilire la sorvegliabilità del locale dall'esterno, è quello alla corte interna, o meglio, per come si evince chiaramente dalla documentazione fotografica, all'androne del palazzo, poiché esso dà accesso, in uno, all'andito delle scale delle abitazioni privati e alla soglia del locale commerciale.
Ne segue che si è in presenza di un accesso comune al locale commerciale e agli appartamenti privati che, per sua conformazione, impedisce il controllo dalla pubblica via di coloro che entrano nell'androne, non essendo possibile stabilire, specialmente in presenza di portone chiuso, se diretti al locale commerciale ovvero alle abitazioni private.
La sentenza di primo grado, pertanto, che ha esattamente ricostruito in punto di fatto le modalità di accesso al locale commerciale e condiviso precedenti pronunce che hanno fissato il principio per il quale un corridoio o un cortile, che consentano anche gli accessi ad abitazioni civili, rendono carente il requisito della sorvegliabilità, merita conferma.
Monica Feletig