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Silenzio-assenso per infrastrutture di comunicazione elettronica e responsabilità della PA
Il silenzio‑assenso non solleva la Pubblica amministrazione dai propri obblighi istruttori nella localizzazione degli impianti di telecomunicazione. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, Sezione VI, con la sentenza n. 3400 del 30 aprile 2026
Secondo i giudici amministrativi, la formazione del titolo per silenzio‑assenso prevista dall’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003 non implica una “deresponsabilizzazione” dell’amministrazione. Anche in presenza del titolo tacito, infatti, l’ente resta tenuto a svolgere una puntuale istruttoria per verificare la sussistenza dei presupposti di legge e la conformità dell’intervento ai criteri localizzativi stabiliti a livello regolamentare.
Siti preferenziali e oneri istruttori
Il punto centrale della decisione riguarda i cosiddetti “siti preferenziali” o “prioritari” individuati dai regolamenti comunali per la collocazione degli impianti.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che:
- è compito dell’amministrazione verificare, nell’ambito del procedimento, l’esistenza di aree alternative idonee a soddisfare le esigenze di copertura della rete;
- tale verifica non può essere trasferita integralmente sull’operatore privato;
- l’eventuale mancato svolgimento di questa attività istruttoria comporta un vizio del titolo, anche se formatosi per silenzio‑assenso.
Le conseguenze
La sentenza sottolinea quindi che il silenzio‑assenso non è un automatismo privo di controlli sostanziali:
- l’amministrazione conserva un ruolo attivo e deve accertare la corretta localizzazione degli impianti;
- l’omessa istruttoria sulla disponibilità di siti alternativi può determinare l’illegittimità del titolo;
- i regolamenti comunali mantengono piena rilevanza nel guidare le scelte localizzative, soprattutto in relazione alla tutela del territorio e dei residenti
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Monica Feletig