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Silenzio assenso orizzontale e parere Sovrintendenza
Equilibrio tra semplificazione e tutela: l’estensione del silenzio-assenso orizzontale anche ai pareri co-decisori
Va ritenuto applicabile l’istituto del silenzio – assenso c.d. orizzontale anche al parere della Soprintendenza coinvolta nella conferenza di servizi. L'art. 17-bis della legge n. 241 del 1990 può infatti essere applicato ai procedimenti caratterizzati da una fase decisoria pluristrutturata e, dunque, anche nei casi in cui l’atto da acquisire, abbia valenza co-decisoria. In tal modo si assicura il giusto bilanciamento tra esigenze di semplificazione e celerità dell'azione amministrativa ed esigenze di tutela degli interessi pubblici che possono trovare concreta valorizzazione da parte dell’Amministrazione procedente in luogo dell'amministrazione rimasta inerte. A tale bilanciamento non si sottraggono gli interessi sensibili, la cui tutela rafforzata non viene pregiudicata dall’operatività degli istituti di semplificazione di cui agli artt. 14-bis e 17-bis della legge n. 241 del 1990. In tal senso è significativo che le Amministrazioni preposte “alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini”, in caso di dissenso, possano solo contrastare la determinazione della conferenza medesima mediante opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri (art. 14 – quinquies, comma 1, della l. n. 241/90).
Fonte: Lexambiente, Consiglio di Stato Sez. IV n. 9730 del 10 dicembre 2025
Monica Feletig