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Silenzio assenso ed asseverazione di conformità del progetto

Urbanistica. Formazione del silenzio assenso e dichiarazione del progettista che assevera la conformità del progetto alla disciplina urbanistica

01/09/2020  - 

Costituisce requisito essenziale, ai fini della formazione del provvedimento silenzioso sulla richiesta di permesso di costruire, la dichiarazione del progettista abilitato che assevera la conformità del progetto alla disciplina urbanistica vigente, poiché rappresenta la motivazione interna del provvedimento favorevole al privato e può giustificare, in un'ottica di semplificazione, l'inerzia dell'Amministrazione e il conseguente assenso tacito su un progetto apparentemente conforme alla disciplina urbanistica. Ne consegue che non può ritenersi formato il silenzio assenso nell'ipotesi in cui il progettista si sia limitato ad affermare genericamente la compatibilità dell'intervento rispetto alla vigente normativa ed abbia omesso qualsiasi attestazione sulla sua conformità urbanistica, stante da un lato l'insussistenza di una equivalenza tra i differenti concetti della conformità e della compatibilità (quest'ultima, infatti, postula un apprezzamento valutativo, sia pure alla stregua di regole tecniche), e dall'altro la necessità che le dichiarazioni siano rese in maniera chiara ed inequivoca dal progettista, soprattutto in considerazione delle relative responsabilità, anche sul piano penale, atteso anche che la formazione del silenzio assenso sulle domande di concessione edilizia ha carattere limitato ed è subordinato all'esistenza di uno strumento urbanistico vigente ed adeguato alle prescrizioni e agli standards introdotti dalla l. n. 765 del 1967, nonché di una programmazione urbanistica di dettaglio, tale da non lasciare all'Amministrazione alcuno spazio di discrezionalità, neppure sotto il profilo tecnico.

 

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 01/09/2020