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Se la documentazione è carente, il ritardo della PA è giustificato
Responsabilità della P.A.: niente risarcimento del danno da ritardo se la documentazione allegata all'istanza del privato è carente
10. Quanto sopra trova conferma in quel consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui se è vero nel sistema di cui all'art. 2 l. n. 241/1990 la fissazione di precisi termini di durata massima del procedimento, ancorché non perentori, assolve ad evidenti finalità acceleratorie - con conseguente qualificazione come inadempimento del fatto stesso dell'inutile spirare degli stessi, posti a presidio della certezza dei tempi dell'azione amministrativa - è tuttavia altrettanto vero che i termini in questione non iniziano a decorrere, con conseguente inesistenza dell'inerzia provvedimentale, sanzionabile anche in via risarcitoria, tutte le volte in cui la documentazione allegata all'istanza non corrisponda alle previsioni normative, così costringendo la p.a. a formulare pertinenti e necessarie richieste di integrazione documentale (cfr. C.d.S., sez. IV, 18 dicembre 2013, n. 6150; Cons. Giust. Amm. Sic., n. 528 del 30 maggio 2013).
10.1. Diversamente opinando, si lascerebbe all'arbitrio del soggetto direttamente interessato, che potrebbe aver interesse ad assecondare talune istanze di integrazione documentale e non altre, la scelta del momento in cui possa dirsi spirato il termine di conclusione del procedimento, con conseguenziale formazione del c.d. silenzio inadempimento ed imputazione a carico della p.a. di eventuali responsabilità risarcitorie per gli eventuali danni conseguentemente patiti (cfr. T.A.R. Catanzaro, I sezione, 12 giugno 2018, n. 1177).
Si attribuirebbe, insomma, al diretto interessato la disponibilità della tempistica del procedimento, con conseguente frustrazione della ratio legis sottesa all'art. 2 l. n. 241/1990, consistente nell'esigenza di garantire la certezza dei tempi dell'agire della p.a.
Fonte:
Monica Feletig