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Se la casella PEC è satura, il mancato recapito è a carico del destinatario

Se la casella di posta del destinatario è piena, la mancata ricezione della PEC è imputabile a quest’ultimo

25/03/2021  - 

Il Tar Lazio conferma l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il mancato buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento, dovuto alla saturazione della capienza della casella di posta elettronica del destinatario, è un evento imputabile a quest'ultimo, in ragione dell'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi (tra le tante Cassazione Civile, Sez. VI, 11 febbraio 2020 n. 3164).

Il destinatario "negligente", quindi, non può eccepire la mancata conoscenza del messaggio che si da' per acquisita.

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 25/03/2021