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Schiamazzi e responsabilità gestore di un pubblico esercizio
La veste di titolare della gestione dell’esercizio pubblico comporta l’assunzione dell’obbligo giuridico di controllare che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica
Risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, ciò in base al pertinente rilievo secondo cui la veste di titolare della gestione dell’esercizio pubblico comporta l’assunzione dell’obbligo giuridico di controllare, con possibile ricorso ai vari mezzi offerti dall’ordinamento, come l’attuazione dello “ius excludendi” e il ricorso all’Autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica; a tal fine, poiché l’evento possa essere addebitato al gestore dell’esercizio commerciale, occorre che esso sia riconducibile al mancato esercizio del potere di controllo da parte dell’agente. Ciò implica un’adeguata verifica in sede di merito, volta ad accertare la consistenza degli spazi fruibili dagli avventori, la tipologia delle emissioni sonore e le iniziative assunte dal gestore del locale per eliminarle o almeno per contenerle.
..soprattutto nel caso di spazi pubblici occupati da una pluralità di persone (in alcune annotazioni si parla della presenza di circa 50 avventori), destinate peraltro ad alternarsi nel corso della serata, ad arrecare disturbo alle occupazioni delle persone, più che la voce del singolo cliente, è la rumorosità diffusa provocata dall’insieme degli avventori, rispetto alla quale viene in rilievo la posizione di garanzia di chi ha la responsabilità della gestione del locale dove si raccolgono, sia pur legittimamente, coloro che alimentano quei rumori, per cui è da quest’ultimo che deve esigersi la condotta impeditiva dell’evento illecito.
Fonte:
Monica Feletig