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Scadenza concessioni aree pubbliche
Procedure per il rinnovo delle concessioni per l’esercizio dell’attività - Effetti delle proroghe - Nuovi chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico
Con la risoluzione n. 87935 del 7 marzo 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico interviene nuovamente sul tema delle concessioni per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche, la cui durata è stata oggetto di ripetuti interventi di proroga mediante:
- l’articolo 6, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (c.d. “Milleproroghe”);
- l'art. 1, commi 1180 e 1181 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018).
La Risoluzione affronta gli effetti dell’ultima proroga delle concessioni, disposta dal comma 1180:
- sulle procedure ad evidenza pubblica avviate e concluse prima dell’entrata in vigore della disposizione medesima;
- su quelle avviate, ma non concluse entro la medesima data.
Mentre il comma 8, dell’art. 6, del Milleproroghe indicava il 31 dicembre 2018 come scadenza delle concessioni in essere, il comma 1180, dell’art. 1, della L. n. 205/2017 ha previsto una ulteriore proroga al 31 dicembre 2020 e il comma 1181 ha previsto una revisione dell’Intesa del 2012, al fine di individuare “specifiche modalità di assegnazione delle concessioni per coloro che nell’ultimo biennio hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare”.
Ne deriva che “la scadenza del termine di proroga al 31 dicembre 2020 inevitabilmente si applica anche alle nuove concessioni eventualmente rilasciate con efficacia al 1 gennaio 2019 per effetto della prima proroga, le quali, per effetto della seconda, non possono diventare efficaci prima del 1 gennaio 2021, essendo state ormai prorogate fino al 31 dicembre 2020 le concessioni agli operatori uscenti che dovrebbero essere così sostituite”.
La situazione determinatasi per effetto delle richiamate proroghe “non consente di dare efficacia prima del 1 gennaio 2021 alle nuove concessioni, per non ledere il diritto automatico di proroga ope legis delle concessioni in essere, ma non implica che le procedure di selezione adottate e concluse nel periodo intercorrente tra i termini indicati dall’Intesa sancita il 5 luglio 2012 e quello di entrata in vigore dell’ultima proroga, siano da ritenersi nulle o debbano necessariamente essere annullate, né tantomeno che possano annullarsi automaticamente le eventuali nuove concessioni già rilasciate, pur se con decorrenza che deve intendersi ora posticipata”.
L’automatico annullamento delle procedure espletate e delle nuove concessioni rilasciate “non risponderebbe a criteri di ragionevolezza”.
Nell’attesa che vengano definiti i nuovi criteri di concessione dei posteggi con la revisione dell’Intesa del 2012, e considerata anche l’eventualità che il rilascio di nuove concessioni possa essere in potenziale contrasto con i nuovi criteri, il Ministero ritiene opportuna “la sospensione degli adempimenti per eventuali procedure di selezione in corso, ossia avviate e non ancora concluse prima e dopo l’entrata in vigore del citato comma 1181”.
Monica Feletig