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Scadenza concessioni aree pubbliche

Nuovo rinvio al 31 dicembre 2020 nella manovra di bilancio 2018

02/01/2018  - 

Il Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 Proroga e definizione di termini aveva uniformato al 31 dicembre 2018 la scadenza delle concessioni per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche prevedendo: "Al fine di allineare le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 2018."

L’obbligo di mettere a bando il rinnovo delle licenze per il commercio ambulante è previsto dalla normativa Ue (Direttiva 2006/123/CE), che prende il nome da Fits Bolkestein.

Con un emendamento inserito nell'art. 1, comma 1180 e 1181 della manovra 2018, cioè nella Legge 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, le concessioni di suolo pubblico per i commercianti ambulanti resteranno valide fino al dicembre 2020.

"1180. Al fine di garantire che le procedure per l'assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 e' prorogato fino a tale data.
1181. In relazione a quanto disposto dal comma 1180 e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, le amministrazioni interessate prevedono, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, specifiche modalita' di assegnazione per coloro che, nell'ultimo biennio, hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per se' e per il proprio nucleo familiare. Con intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, si provvede conseguentemente all'integrazione dei criteri previsti dall'intesa 5 luglio 2012,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, sancita in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, stabilendo altresi', ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali".



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 02/01/2018