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Saldi invernali ed estivi 2019

Definite dalla Giunta regionale date e periodi in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione invernale ed estiva

21/10/2018  - 

L'articolo 34 della legge regionale 29/2005 stabilisce che le vendite di fine stagione possono essere effettuate per periodi di tempo limitato determinati a facoltà dell'esercente, ricompresi entro le date stabilite annualmente dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria dei lavoratori e delle imprese del commercio, nonché le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale, e tenuto conto degli indirizzi espressi dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Il 7 luglio 2016 la Conferenza delle Regioni ha approvato un documento per l'avvio in contemporanea delle vendite di fine stagione in tutte le Regioni, prevedendo tuttavia un'integrazione relativamente alle vendite invernali.

  • per quelli estivi, al primo sabato di luglio;
  • per quelli invernali al primo giorno feriale antecedente l'Epifania. Se il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincide con un lunedì, l'inizio dei saldi viene anticipato al sabato.

La Giunta regionale ha pertanto definito i periodi in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione invernale ed estiva, con riferimento ai prodotti di moda di carattere stagionale, che non vengono venduti entro un certo periodo di tempo:
a) vendite di fine stagione invernale: dal 5 gennaio al 31 marzo 2019;
b) vendite di fine stagione estiva: dal 6 luglio al 30 settembre 2019.



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 21/10/2018