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SUAP: la procedura non perfezionata non costituisce titolo edilizio

Il TAR Sardegna chiarisce gli effetti giuridici delle pratiche SUAP incomplete: nessun titolo abilitativo, nessun silenzio-assenso e obbligo di ripristino anche a distanza di tempo

08/07/2026  - 

Con la sentenza n. 765/2026, il TAR Sardegna ha ribadito principi di particolare rilievo operativo per la gestione delle pratiche SUAP connesse a interventi edilizi.
Il caso esaminato dal giudice amministrativo riguardava un’ordinanza di demolizione relativa a opere ritenute abusive, che i ricorrenti sostenevano essere legittimate da una precedente procedura SUAP. Il TAR ha chiarito che la pratica non si era mai perfezionata con l’adozione del provvedimento conclusivo e, pertanto, non era idonea a costituire un valido titolo edilizio. 
In particolare, la sentenza evidenzia che:

  • il verbale della conferenza di servizi ha natura endoprocedimentale e non produce effetti esterni in assenza del provvedimento finale;
  • non può formarsi il silenzio-assenso in presenza di vincoli (es. paesaggistici);
  • il decorso del tempo non sana l’illecito edilizio;
  • l’obbligo di ripristino grava anche sull’attuale proprietario, indipendentemente dalla responsabilità nella realizzazione dell’abuso. 

La pronuncia conferma quindi la centralità del provvedimento conclusivo del procedimento SUAP e richiama l’attenzione degli operatori sulla necessità di assicurare la corretta chiusura dei procedimenti, soprattutto nei casi in cui la conferenza di servizi abbia espresso esiti favorevoli, ma non seguiti da atto finale.

 

Fonte: Ingenio



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 08/07/2026