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SCIA edilizia: carenza dei presupposti, inefficacia della segnalazione e responsabilità della PA per comportamento scorretto

Esecuzione dei lavori in difformità e persistenza del potere repressivo comunale
Nel settore edilizio, la presentazione della SCIA non consolida la posizione del segnalante qualora l’intervento sia realizzato in difformità rispetto al titolo dichiarato. In tali situazioni, l’amministrazione mantiene integri i poteri di vigilanza e di repressione degli abusi edilizi previsti dall’art. 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, esercitabili senza limiti temporali, trattandosi di illeciti a carattere permanente
La SCIA non produce effetti abilitativi quando mancano i presupposti sostanziali prescritti dalla normativa oppure quando le dichiarazioni rese dal privato non corrispondono allo stato legittimato dell’immobile o alla disciplina urbanistica vigente. In tali circostanze, ai sensi dell’art. 21 della l. 7 agosto 1990, n. 241, non si consolidano gli effetti favorevoli tipici della segnalazione certificata.
La responsabilità della pubblica amministrazione per comportamento contrario ai doveri di correttezza può emergere anche in presenza di un provvedimento finale pienamente legittimo, qualora l’azione amministrativa, lungo il procedimento, si sia svolta in violazione dei principi di lealtà e buona fede nei confronti del privato.
La Sezione osserva che l’azione amministrativa presenta una duplice dimensione: da un lato costituisce funzione, ossia un processo di formazione progressiva della decisione (che si concreta nell’esercizio o nel mancato esercizio del potere); dall’altro rappresenta un comportamento che si sviluppa all’interno di un rapporto con il privato. Pur essendo un fenomeno unitario, il diritto lo considera sotto entrambi i profili attraverso disposizioni in gran parte sovrapponibili. Le norme sull’azione amministrativa, pertanto, costituiscono al tempo stesso regole di validità dell’atto e norme di comportamento, riferite rispettivamente al provvedimento finale e alla condotta procedimentale.
Fonte: Giustizia amministrativa, Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 marzo 2026, n. 2161
Monica Feletig