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Rumore e responsabilità dei locali pubblici

Schiamazzi o rumori prodotti da avventori di esercizi commerciali

20/04/2023  - 

Nel caso di esercizi commerciali aperti al pubblico va riconosciuta in capo al titolare l'esistenza di una «posizione di garanzia» cui è correlato l’obbligo giuridico di impedire gli schiamazzi o comunque i rumori prodotti, in maniera eccessiva, dalla propria clientela, in questo modo configurando gli elementi strutturali propri delle fattispecie omissive improprie (cd. «reati commissivi mediante omissione»), caratterizzate dall’integrazione tra la struttura tipica del reato commissivo, cui sono riconducibili alcune tra le condotte previste dal comma 1 dell'art. 659, e la norma generale posta dall'art. 40, comma 2, cod. pen., secondo cui risponde di un evento dannoso o pericoloso colui il quale abbia l'obbligo giuridico di impedirlo. Tale obbligo, che si sostanzia nel doveroso esercizio di un potere di controllo, è configurabile rispetto alle condotte poste in essere da parte dei clienti sia che si trovino all'interno del locale, sia per gli schiamazzi e i rumori dagli stessi prodotti all'esterno del locale, potendo il titolare ricorrere ai più vari accorgimenti, dagli avvisi alla clientela all’impiego di personale dedicato, dalla somministrazione delle bevande soltanto in recipienti non da asporto, in modo che esse vengano consumate all'interno del locale, fino al ricorso all’autorità di polizia o all’esercizio dello ius excludendi, quando essi siano comunque direttamente riferibili all'esercizio dell’attività, come nel caso in cui gli avventori permangano rumorosamente in sosta davanti al locale.

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Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 20/04/2023