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Riduzione di superficie boscata in assenza di autorizzazione

Sanatoria paesaggistica: limiti e procedure per la egolarizzazione

26/04/2024  - 

La disciplina di settore limita la possibilità di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria ai casi previsti dall’art. 167, commi 4 e 5, richiamato dall’art. 146, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio. I casi contemplati da dette disposizioni sono tassativi, e si riferiscono tutti a lavori inerenti fabbricati (interventi minori su edifici), sicché non si può far luogo all’autorizzazione paesaggistica in sanatoria nel caso di interventi di alterazione di territori coperti da foreste e da boschi. Poiché gli artt. 167 e 181 del D. Lgs n. 42/2004 non consentono il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per interventi di riduzione di superficie boscata (disboscamento) ne deriva che l’ordinanza di ripristino ex art. 167, comma 2, costituisce atto dovuto e vincolato, dovendo l’area protetta essere ricostruita nella sua essenza forestale. La sanzione ripristinatoria è, infatti, prevista come la regola per gli interventi realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica e la possibilità di sanatoria paesistica postuma è ammessa solo nei casi tassativi previsti dall’articolo 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004. L'intenzione legislativa è chiara nel senso di precludere qualsiasi forma di legittimazione del "fatto compiuto", in quanto l'esame di compatibilità paesaggistica deve sempre precedere la realizzazione dell'intervento.

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Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 26/04/2024