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Revoca licenza NCC: controlli sui requisiti sempre validi, anche oltre i termini
Il TAR chiarisce che la verifica del vincolo di territorialità è continua e non soggetta alla decadenza dei termini procedimentali
Il TAR Campania (sezione di Salerno), con sentenza n. 876/2026 pubblicata l’11 maggio 2026, ha confermato la legittimità della revoca di un’autorizzazione NCC, offrendo importanti chiarimenti sulla disciplina degli autoservizi pubblici non di linea.
Il Collegio ha innanzitutto precisato che i provvedimenti di revoca o decadenza delle licenze NCC non costituiscono vere e proprie sanzioni amministrative, ma rappresentano strumenti di verifica della permanenza dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività. Per questo motivo, tali atti non sono soggetti alle stesse regole rigide previste per le sanzioni, compresi i termini di conclusione del procedimento.
Di conseguenza, l’eventuale superamento dei termini stabiliti dalla legge n. 241/1990 non comporta automaticamente l’illegittimità del provvedimento, trattandosi di un potere di controllo che l’amministrazione può esercitare in modo continuativo.
Un ulteriore punto centrale riguarda il vincolo di territorialità previsto dalla legge n. 21/1992. Il TAR ne conferma la piena validità, chiarendo che esso non si limita alla presenza formale di sede e rimessa nel Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, ma implica anche un’effettiva operatività sul territorio a servizio della comunità locale. Non è quindi sufficiente dimostrare la disponibilità della rimessa: è necessario che questa sia realmente utilizzata.
Il Tribunale ribadisce inoltre che accordi di natura privatistica non possono derogare alla normativa pubblicistica che disciplina il settore NCC, la quale mantiene carattere inderogabile anche in presenza di rapporti contrattuali con terzi.
Infine, viene ritenuta proporzionata la revoca della licenza quando le violazioni riscontrate incidono in modo stabile e rilevante sui requisiti essenziali dell’autorizzazione, rendendo non necessaria l’applicazione di misure alternative meno incisive.
Fonte: AGEL
Monica Feletig