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Revoca dell’autorizzazione unica ambientale in applicazione del principio di precauzione

I giudici del Consiglio di Stato hanno confermato la legittimità della revoca dell'autorizzazione ambientale di un impianto di rifiuti per violazioni che minacciano la salute e l'ambiente

23/06/2025  - 
I giudici della quarta sezione del Consiglio di Stato hanno ribadito che è legittima la revoca dell’autorizzazione unica ambientale per l’esercizio di un impianto di rifiuti adottata a fronte dell’incontestata sussistenza delle violazione delle prescrizioni, unitamente al disagio manifestato dalla popolazione e riscontrato dall’amministrazione nell’eccesso di emissioni, laddove detti inadempimenti abbiano  determinato un pericolo alla salute e all’ambiente che può essere anche solo potenziale,  in considerazione del valore degli interessi e dei beni tutelati che, anche alla luce del principio di precauzione, legittimano un’anticipazione delle soglie di tutela (1).

In conclusione i giudici di Palazzo Spada ricordano che, sebbene l’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152,  consenta l’adozione di provvedimenti sanzionatori  in presenza di violazioni di prescrizioni di carattere ambientale dell’autorizzazione unica ambientale, rilevano comunque  le  eventuali problematiche di carattere edilizio o paesaggistico  che siano  idonee ad  incidere su profili relativi alla tutela dell’ambiente. (2).

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 18 febbraio 2025, n. 1338, secondo cui il principio di precauzione, codificato all’art. 301 del d.lgs. n. 152 del 2006, legittima l’autorità competente a revocare un’autorizzazione allo scarico dei reflui domestici qualora vi siano rischi potenziali per la salute e l’ambiente, anche se tali rischi non siano certi o definiti.

(2) Non risultano precedenti negli esatti termini

 

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 23/06/2025