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Revoca dell’autorizzazione unica ambientale in applicazione del principio di precauzione
I giudici del Consiglio di Stato hanno confermato la legittimità della revoca dell'autorizzazione ambientale di un impianto di rifiuti per violazioni che minacciano la salute e l'ambiente
In conclusione i giudici di Palazzo Spada ricordano che, sebbene l’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, consenta l’adozione di provvedimenti sanzionatori in presenza di violazioni di prescrizioni di carattere ambientale dell’autorizzazione unica ambientale, rilevano comunque le eventuali problematiche di carattere edilizio o paesaggistico che siano idonee ad incidere su profili relativi alla tutela dell’ambiente. (2).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 18 febbraio 2025, n. 1338, secondo cui il principio di precauzione, codificato all’art. 301 del d.lgs. n. 152 del 2006, legittima l’autorità competente a revocare un’autorizzazione allo scarico dei reflui domestici qualora vi siano rischi potenziali per la salute e l’ambiente, anche se tali rischi non siano certi o definiti.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
Fonte:
Monica Feletig