home  » news  »  News

News

Quiete pubblica e responsabilità del gestore di un locale

Le conseguenze della violazione della quiete e dell'interesse pubblico possano essere imputate al gestore del locale, Consiglio di Stato Sez. I n. 12 del 7 gennaio 2021

03/02/2021  - 

Le conseguenze della violazione della quiete e dell'interesse pubblico possono essere imputate al gestore del locale frequentato da avventori che poi, in massa, stazionano davanti al locale medesimo producendo schiamazzi e confusione anche a tarda ora, in spregio della quiete e dell'interesse pubblico. Gli obblighi in capo ai gestori dei locali, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di orari, sono posti anche al fine di prevenire condizioni di disturbo alla quiete pubblica e, comunque, al fine di promuovere comportamenti atti a favorire il rispetto della convivenza civile e a migliorare la vivibilità nei centri urbani. Gli assembramenti di numerosi avventori all'esterno di uno o più locali agevolano al contrario comportamenti pregiudizievoli degli interessi pubblici tutelati.

La prevalente giurisprudenza (v. ad esempio, proprio con riferimento alla legge regionale veneta n. 29/2007, T.A.R. Veneto, Sez. III, nn. 2926/2009, 97/2016 e 848/2017; v. anche T.A.R. Emilia – Romagna, Sez. II, sent. n. 188/2018), cui la Sezione aderisce, ritiene al contrario che le conseguenze della violazione della quiete e dell'interesse pubblico possano essere imputate al gestore del locale frequentato da avventori che poi, in massa, stazionano davanti al locale medesimo producendo schiamazzi e confusione anche a tarda ora, in spregio della quiete e dell'interesse pubblico. Né può esservi dubbio che il disturbo alla quiete pubblica rientri tra le ragioni di "interesse pubblico" che giustificano l'anticipazione degli orari di chiusura degli esercizi pubblici in base all'art. 20 della legge regionale.

Gli obblighi in capo ai gestori dei locali, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di orari, sono posti anche al fine di prevenire condizioni di disturbo alla quiete pubblica e, comunque, al fine di promuovere comportamenti atti a favorire il rispetto della convivenza civile e a migliorare la vivibilità nei centri urbani. Gli assembramenti di numerosi avventori all'esterno di uno o più locali agevolano al contrario comportamenti pregiudizievoli degli interessi pubblici tutelati.

Peraltro si impone una precisazione. La sussistenza e prevalenza dell'interesse pubblico deve essere verificata caso per caso e non può essere presunta né tantomeno essere considerata senza alcuna forma di specifica comparazione tra il sacrificio economico sopportato dal ricorrente e la concretezza dell'interesse pubblico alla tutela della tranquillità e della quiete.

Fonte:



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 03/02/2021