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Pubblico esercizio e responsabilità del gestore per schiamazzi

Responsabilità del gestore di pubblico esercizio per schiamazzi notturni degli avventori: configurabilità del reato ex art. 659, comma 1, c.p. per omesso controllo a tutela della quiete pubblica

25/09/2025  - 

Integra la contravvenzione di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, di cui all'art. 659, comma primo, cod. pen., la condotta del gestore di un pubblico esercizio (nella specie, di un bar) che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, essendogli imposto l'obbligo giuridico di controllare, anche con ricorso all'Autorità od allo "ius excludendi", che la frequentazione del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica

Fonte: Lexambiente, Cass. Sez. III n. 29866 del 28 agosto 2025 (UP 11 mar 2025)



Monica Feletig
Ultimo aggiornamento: 25/09/2025